Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Investimenti in start-up e PMI innovative – Il recesso dalla società prima dell’ holding period comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni fruite per gli investimenti effettuati



22 luglio 2023 – Ora 20:10

tempo di lettura: 04′ 15″

In caso di recesso o esclusione dalla società prima che siano trascorsi tre anni di tempo l’interessato decade dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati. Pertanto, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, l’istante dovrà incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni in precedenza fruite, aumentata degli interessi legali. 

Così si può riassumere la risposta n. 390/2023 dell’Agenzia delle Entrate all’interpello formulato dall’Istante che informa di aver effettuato, nel 2019 e nel 2020, due investimenti azionari per i quali ha fruito delle detrazioni Irpef. Lo stesso Istante rappresenta di aver perso il possesso delle azioni possedute per liquidazione a seguito del trasferimento dell’intero capitale della società  ad un’altra realtà economica, dovuto a situazione di crisi. Tale perdita di possesso è avvenuta prima del decorso del termine triennale di legge.

Chiede se l’estinzione delle azioni possedute comporti la decadenza dal diritto delle agevolazioni fruite negli anni precedenti, ovvero nel 2019 e 2020. 

Anche per gli investimenti in piccole e medie imprese innovative è possibile beneficiare della detrazione per le somme investite dal contribuente. La legge n. 77/2020 che ha convertito il decreto legge n. 34/2020 ha incrementato al 50% l’aliquota di detrazione a favore delle persone fisiche.

Gli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179/2012 per le start-up innovative e il decreto legge n. 3/2015, all’articolo 4, per le Pmi innovative hanno previste che per fruire delle detrazioni è necessario che l’investimento sia mantenuto per almeno un triennio e che l’eventuale cessione, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo detratto unitamente agli interessi legali. 

La normativa in corso non considera cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti a titolo oneroso o a causa di morte, nonché i trasferimenti conseguenti ad operazioni straordinarie. 

Il decreto del 7 maggio 2019 e il decreto 28 dicembre 2020 prevedono che nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione ‘il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell’incentivo, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche’. 

Dunque, il diritto alle agevolazioni fiscali decade se prima del decorso del periodo minimo di durata ovvero di tre anni si verificano le seguenti cause: cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle quote o azioni; riduzione di capitale o ripartizione di riserve o di fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative; recesso o esclusione degli investitori.

In merito alle cause che non comportano la decadenza l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E/2014, ha chiarito, nelle ipotesi di trasferimento gratuito e per effetto di operazioni straordinarie, va verificato il rispetto della condizione relativa al mantenimento delle partecipazioni per un periodo di tempo minimo. A rilevare è la data iniziale dell’investimento. Naturalmente tale condizione non deve essere verificata in caso di trasferimento mortis causa. 

La decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell’investitore, l’investimento non si protrae per almeno tre anni, ad eccezione dei casi tassativamente previsti, ad esempio il trasferimento mortis causa o il trasferimento di azioni per atto a titolo gratuito o per effetto di operazioni straordinarie. 

Nel caso sottoposto l’istante informa di aver acquistato azioni di ‘categoria’ della società in due occasioni diverse. Una clausola dello Statuto prevedeva il diritto di trascinamento a favore dei soci rappresentativi di oltre il 75% del capitale sociale, da esercitare nei confronti dei soci di minoranza o trascinati. 

La decisione da parte dei soci di maggioranza di procedere alla vendita dell’intero capitale sociale e, quindi, di esercitare il diritto di trascinamento, ha comportato per l’Istante che non aveva sottoscritto l’atto di vendita delle azioni, il ricevimento da parte della società di una comunicazione con la quale veniva informato dell’estinzione delle proprie azioni per le quali riceveva una liquidazione.

In merito alla configurazione di un’ipotesi di decadenza l’Amministrazione finanziaria ha richiesto un parere ai ministeri dell’Economia e delle Imprese e del Made in Italy. Il primo evidenzia che la stessa relazione illustrativa al decreto legge n. 179/2012 fa riferimento al vincolo di mantenimento dell’investimento per almeno tre anni e alla decadenza dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto qualora l’investimento venga ceduto, anche in parte, prima del decorso di tale termine. Il Mimit ha rilevato che l’estinzione delle azioni dei soci di minoranza conseguentemente all’attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza può essere ricondotta nell’alveo delle ipotesi di recesso o esclusione. Ciò è avvalorato dal fatto che i soci di minoranza, al momento del loro ingresso nella compagine sociale, erano già consapevoli della previsione statutaria di un obbligo di co-vendita attivabile dai soci di maggioranza, disciplinata da una clausola di trascinamento. 

L’assenza dei soci di minoranza al momento della vendita delle azioni, conseguente all’applicazione della clausola di trascinamento, non ha inciso sulla validità dell’operazione societaria. Lo Statuto, in merito, prevedeva che, in caso di assenza dei predetti soci, la vendita si sarebbe comunque perfezionata e, dunque, le azioni dei soci di minoranza si sarebbero automaticamente estinte.

Pertanto, i soci di minoranza decadono dalle agevolazioni fiscali fruite, in quanto la fattispecie appare riconducibile all’ipotesi di recesso o esclusione come disciplinate dagli articoli 6, comma 1, lettera c) del decreto 7 maggio 2019 e 7, comma 1, lettera c) del decreto 28 dicembre 2020. 

Dunque, sulla base del quadro normativo, dei pareri resi dai ministeri e delle clausole statutarie l’Agenzia ritiene che il recesso o l’esclusione della società verificatosi prima del decorso dell’holding period di tre anni comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati. L’Istante dovrà, pertanto, incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni fruite negli anni d’imposta 2019 e 2020, aumentata degli interessi legali.