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Iperammortamento e acquisto di registratori di cassa telematici



22 ottobre 2021 – Ore 17:50
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Una società operante nel settore della produzione e della commercializzazione di articoli ceramici e da regalo, intenzionata a digitalizzare i processi operativi e ad avviare una trasformazione digitale, ha sostenuto ingenti investimenti in beni strumentali al fine di efficientare il collegamento dei propri punti vendita attraverso un software sistema digitale.

La società istante ha acquistato una serie di registratori di cassa telematici, fondamentali per digitalizzare e automatizzare i processi operativi interni. In ciascun punto vendita il registratore di cassa telematico comunica con il sistema POS ed è in grado di dialogare con server, applicazioni XML o altre stampanti. E’ inoltre abilitato all’emissione di documenti con valore fiscale e mantiene in memoria tutte le transazioni effettuate.

La società istante è poi dotata di un server centrale e di un gestionale aziendale. I due sistemi si scambiano una serie di dati ad esempio: contabili, di magazzino, di vendita, di clienti, di spesa ecc.. La stessa formula due quesiti all’Agenzia delle Entrate:

  1. se, per beneficiare dell’iperammortamento possa ritenersi soddisfatto il requisito della ‘interconnessione al sistema informatico dell’impresa con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program’ e se sia possibile individuare il bene strumentale materiale denominato ‘SISTEMA FISCALE’ all’interno delle voci previste nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017;
  2. se, sia possibile cumulare il credito d’imposta per l’acquisto di registratori di cassa con l’agevolazione dell’iperammortamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 715/2021, sinteticamente anticipa che i registratori di cassa telematici non possono essere ricondotti tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, secondo il modello ‘Industria 4.0’.

L’Amministrazione finanziaria ricorda che l’iper ammortamento comporta il riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisizione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi elencati nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017.

Successivamente la manovra 2018 ha prorogato la disciplina dell’iper ammortamento per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 oppure fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Anche la legge di Bilancio 2019 ha prorogato la disciplina dell’iper ammortamento ma il legislatore ha rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base ad una serie di scaglioni.

Per completezza va detto che la finanziaria 2020 ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità di fruire di un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, qualora, entro la data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% della spesa complessiva.

In relazione all’interpello formulato, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito un parere tecnico sugli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali. Con specifico riferimento al registratore di cassa telematico precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, l’asserita interconnessione dei beni indicati con il sistema informativo aziendale non comporta di per sé l’automatico riconoscimento dell’agevolazione.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che il PC abbinato ad un registratore di cassa, pur efficientando l’attività dell’impresa e il collegamento tra le varie sedi, non si configura quale investimento idoneo alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi secondo il paradigma ‘4.0’, non apportando un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni/servizi.

La risposta negativa al primo quesito soddisfa indirettamente la seconda domanda formulata circa la cumulabilità del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti attraverso i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e l’iper ammortamento. L’Agenzia, tuttavia, precisa che i beni acquistati dalla società pur non essendo iperammortizzabili consentono di usufruire delle agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

Ugo Cacaci