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Istruzioni per il versamento del contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico



19 giugno 2022 – Ore 21:00
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Il decreto legge ‘taglia-prezzi’ (Dl n. 21 del 21 marzo 2022) convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 20 maggio 2022, ha previsto, per l’anno 2022, un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico ovvero dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica. Analogo contributo straordinario è previsto a carico di chi esercita l’attività di produzione di gas metano e di gas naturale, di coloro che producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi e a carico di chi, per la successiva rivendita, importa energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi.

Scopo di questo prelievo straordinario è quello di contenere il caro bollette ovvero le spese a carico di imprese e consumatori derivanti dall’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento Prot. n. 221978/2022 del 17 giugno 2022, ha definito gli adempimenti dichiarativi che i soggetti passivi sono tenuti ad assolvere attraverso la dichiarazione Iva da presentare nel 2023.

Tali soggetti passivi sono tenuti al versamento del contributo secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione ad hoc, stabilirà il codice tributo per il versamento dell’imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Come stabilito dall’articolo 37, comma 2, del decreto legge ‘taglia-prezzi’ la base imponibile è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e quelle passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo dell’analogo periodo, anno 2021.

Il contributo, determinato in misura pari al 25% della base imponibile, è versato, per un importo pari al 40% a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e, per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando il modello di versamento F24.

Il soggetto passivo è tenuto a corrispondere il contributo straordinario nei casi in cui l’incremento appena citato superi 5 milioni di euro. Nulla è dovuto, invece, se l’incremento è inferiore al 10%.

Il provvedimento chiarisce che i soggetti tenuti a versare il contributo solidaristico devono indicarlo nella dichiarazione Iva da presentare il prossimo anno e, se parte di un gruppo Iva, tenuto all’adempimento è il rappresentante. In questo caso, ciascun obbligato deve trasmettergli i dati da inserire nella dichiarazione e le informazioni utilizzate per calcolare il contributo. La trasmissione va effettuata entro il termine di presentazione della stessa dichiarazione.

Eventuali rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo devono essere richiesti mediante modello di dichiarazione Iva da presentare nell’anno 2023. I rimborsi sono disposti con le modalità previste dal decreto del Mef 22 novembre 2019 attraverso bonifico o, per i soggetti che non comunicano le coordinate bancarie, attraverso titoli di credito emessi da Poste Italiane spa.

Ugo Cacaci