Iva – fallimento – la rinuncia unilaterale al credito non è pari ai casi di risoluzione o rescissione

Nelle procedure avviate prima del 26 maggio 2021, in assenza di una specifica previsione contrattuale o di un accordo sopravvenuto delle parti, la società potrà emettere la nota di variazione per il recupero dell’Iva solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.
15 ottobre 2024 – Ore 18:45
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Vista l’impossibilità di recuperare un credito nei confronti di un’altra società in fallimento, una società chiede se è possibile emettere la nota di variazione Iva, anticipatamente rispetto alla definitività del piano di riparto, così da poter recuperare l’Iva in modo anticipato. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 203 del 15 ottobre 2023, chiarisce che solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale potrà essere emessa la nota di variazione.
La società istante ritiene che la rinuncia unilaterale al credito vantato potrebbe essere assimilata ai casi di risoluzione, rescissione, annullamento, ovvero scioglimento per mutuo dissenso dell’originario contratto, in quanto in tutti questi casi il credito, per la parte rinunciata, non potrà essere in alcun modo soddisfatto dal cessionario insolvente.
La disciplina sulle note di variazione Iva prevista dall’articolo 26 del decreto Iva al secondo comma dispone che: ‘se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25’. I successivi commi prevedono che ‘tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7’.
Il comma 3-bis dispone che ‘La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose’.
Nell’ambito delle procedure concorsuali l’articolo 18 del decreto legge n. 73/2021 ha previsto delle novità sostanziali sulla disciplina delle note di variazione che trovano applicazione a partire dalle procedure avviate dal 26 maggio 2021. Tali novità anticipano la possibilità di rettificare in diminuzione il corrispettivo originariamente fatturato, già a partire dall’inizio della procedura concorsuale avviata in capo al debitore. Scopo della norma è quello di non gravare il creditore dell’Iva nelle more della definizione della procedura, su un corrispettivo non percepito. Come anticipato, tali novità trovano applicazione alle sole procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che ‘la rinuncia unilaterale al credito’ che l’istante intende esercitare nei confronti della società fallita non possa essere ‘assimilata’ ai casi elencati dall’articolo 26, comma 2 del decreto Iva (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili). Il caso sottoposto, infatti, riguarda una rinuncia unilaterale all’incasso del credito, che riguarda il profilo meramente finanziario, il che significa che non viene meno l’operazione economica che ha determinato l’esercizio di rivalsa dell’Iva.
Come anticipato, la sorte finanziaria del credito costituisce presupposto per la variazione dell’imponibile e dell’imposta solo in presenza di una procedura concorsuale e di azioni esecutive rimaste infruttuose.
Con riferimento alla disciplina applicabile alle procedure aperte prima del 26 maggio 2021 la circolare n. 77 del 17 aprile 2000 chiarisce che, ‘per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo’.
In assenza di una specifica previsione contrattuale o di un accordo sopravvenuto delle parti, la società istante potrà emettere la nota di variazione per il recupero dell’Iva solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto respinto la soluzione prospettata dalla società.