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La demolizione e ricostruzione dell’edificio beneficia del sisma bonus nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti



Gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica dell’edificio preesistente, beneficiano delle detrazioni previste dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013.

Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 97 dello scorso 11 febbraio pronunciata dall’Agenzia delle Entrate su quesiti formulati da una società attiva nel settore immobiliare e delle costruzioni.

La società istante dichiara che sta realizzando un edificio unico costituito da 58 appartamenti e da 2 locali commerciali oltre a 2 livelli interrati costituiti da 58 box pertinenziali. Tale edificio ricade su un’area di proprietà, costituita da due appezzamenti di terreno, Nel Terreno A sono presenti due edifici di vecchia costruzione da demolire. Il Terreno B, invece, è libero da manufatti ed è stato accorpato al primo. Questo ha consentito di aumentare l’edificabilità.

Per effetto delle disposizioni normative edilizie comunali la superficie volumetrica ha potuto beneficiare di un bonus del 5% portando quella edificabile complessiva a mq. 6.926,88.

La società istante segnala che nel 2019 è stato rilasciato il permesso di costruire e nello stesso anno sono iniziati i lavori di costruzione del fabbricato. Nel 2020 il Comune ha rilasciato la certificazione; le procedure autorizzative, invece, risalgono al 2018.
Nel 2019 l’ente locale, con comunicazione, ha autorizzato l’integrazione della pratica edilizia con l’attestazione di rischio sismico degli edifici esistenti e demoliti ad inizio lavori.

L’impresa di costruzione chiede, quindi, se può fruire dell’agevolazione sisma-bonus per l’intero edificio e la conferma dell’ammissibilità dei benefici previsti dall’articolo 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, considerando la descritta cronologia degli adempimenti burocratici evidenziando, tuttavia, la mancata presentazione dell’asseverazione contestualmente al Permesso di Costruire.

La disposizione normativa stabilisce che gli acquirenti le singole unità immobiliari hanno la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall’impresa edile mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con la finalità di ridurne il rischio sismico, e pure nel caso di aumento volumetrico rispetto all’edificio preesistente, a patto che le norme urbanistiche vigenti lo consentano. Dunque, gli acquirenti possono beneficiare delle detrazioni pari al 75% o all’85% del prezzo delle singole unità immobiliari qualora l’impresa di costruzione provveda alla vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori. A beneficiare delle agevolazioni fiscali sono pertanto gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

La tardiva presentazione dell’asseverazione non impedisce la fruizione della detrazione di cui al citato decreto legge, a patto che la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Ugo Cacaci