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La Dichiarazione di accessibilità per siti web e applicazioni



22 settembre 2021 – Ore 5:30
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Tutte le Amministrazioni richiamate dall’articolo 2, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) sono tenute a pubblicare la dichiarazione di accessibilità che è lo strumento attraverso il quale pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico rivelano lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari.

Entro il 23 settembre di ogni anno le Pa devono riesaminare e, se necessario, procedere all’aggiornamento dei contenuti della dichiarazione che ha validità annuale.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno avuto tempo fino al 23 settembre 2020 per adeguare i propri siti alle regole sull’accessibilità, finalizzate a garantire l’inclusione degli utenti con disabilità sensoriali, motorie, cognitive che possono trovare difficoltà nella ‘navigazione’ sul sito.

Sempre in merito all’accessibilità dei siti web la Circolare Agid n. 1/2016 e le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici prevedono che le Pa pubblichino, entro il 31 marzo di ogni anno, gli Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro.

Al fine di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile un’apposita applicazione on-line.

La dichiarazione di accessibilità viene redatta e pubblicata dal Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) utilizzando l’applicazione online https://form.agid.gov.it. L’obbligo di nominare tale figura è imposto anche agli ordini professionali e ai relativi Consigli nazionali e compete all’organo di vertice dell’ente; può avvenire attraverso un provvedimento del vertice esecutivo dell’ente. In ogni caso deve trattarsi di un soggetto interno.

È bene ricordare che la mancata pubblicazione determina un inadempimento normativo, con responsabilità prevista dall’art. 9 legge n. 4/2004.
Recentemente l’art. 41 del decreto legge Semplificazioni-bis ha introdotto nel CAD l’art. 18-bis che al quinto comme indica le ipotesi tassative in cui l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) irroga sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 10 mila a 100 mila euro per la violazione degli obblighi di transizione digitale. Di fatto l’art. 18-bis costituisce uno stimolo che coinvolge personalmente i dirigenti apicali delle Pa i quali, in caso di gravi inosservanze all’attuazione della trasformazione digitale, andranno incontro a responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165.

Come promemoria si ricorda che oltre alla scadenza del 23 settembre prossimo per l’aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità vanno segnate nel calendario le seguenti date: 30 settembre 2021 entro le quali le Pubbliche Amministrazioni abbandonano le credenziali di accesso ai servizi già rilasciate e diverse da Spid, Cie e Cns e il 31 dicembre 2021 entro la quale devono trovare piena applicazione le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall’Agid.

Ugo Cacaci