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La nuova disciplina del patent box, contenuta nel decreto fisco-lavoro, blocca l’opzione per la precedente



23 ottobre 2021 – Ore 12:30
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Ieri, venerdì 22 ottobre 2021, è entrato in vigore il decreto legge fiscale (Dl n. 146/2021) che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale e il potenziamento della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre scorso, dedica l’articolo 6 alla semplificazione della disciplina del patent box.

Parliamo dello sconto fiscale riservato ai titolari di reddito d’impresa relativamente alle spese sostenute per i beni immateriali agevolabili utilizzati nella propria attività.
Il decreto semplifica la normativa del patent box. Il nuovo meccanismo, opzionale, prevede una super-deduzione che dal 50% sale al 90% dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali, oltre ai marchi d’impresa in precedenza esclusi.

Chi decide di avvalersi del nuovo regime del patent box deve essere residente nei Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Inoltre gli interessati devono sapere che è vincolante per cinque esercizi e che è rinnovabile. Per tutta la sua durata non sarà possibile avvalersi del tax credit Ricerca e Sviluppo disciplinato dalla legge di Bilancio 2020 in relazione agli stessi costi a deduzione maggiorata. Il medesimo obbligo non era invece previsto nel vecchio regime del patent box.

Le società che stanno usufruendo del vecchio regime potranno continuare a farlo fino al 2024, ma per passare al nuovo che contiene l’incremento del 90% dell’importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai beni immateriali agevolabili, dovranno esercitare l’opzione inviando la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che stabilirà un provvedimento ad hoc del direttore, Ernesto Maria Ruffini.

I soggetti titolari di reddito d’impresa hanno dunque la possibilità, ai fini Ires e Irap, di maggiorare del 90% ‘i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni, modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzabili direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività’.

La maggiorazione al 90% dei costi per le attività di ricerca e sviluppo dei beni immateriali riguarda anche le attività esercitate con altre società e con università o enti di ricerca e organismi equiparati che si attivano alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili.

Non possono avvalersi del nuovo patent box tutti coloro che hanno presentato domanda per accedere alla procedura indicata dall’art. 31-ter Dpr n. 600/1973 o che abbiano presentato istanza di rinnovo e abbiano sottoscritto con l’Amministrazione finanziaria un accordo preventivo a conclusione di queste procedure. Sono, altresì, esclusi tutti i soggetti che abbiano già aderito al vecchio patent box.

È bene informare i contribuenti che a partire dal 2025 sarà possibile solo avvalersi del nuovo regime del patent box.

Invece, la valutazione sulla convenienza tra i due regimi dipende da diverse variabili, influenzate anche da considerazioni di tipo non economico. Ciò che emerge ad una prima analisi è che la super deduzione al 90% vanta una notevole semplificazione del meccanismo di calcolo dell’agevolazione e, cosa non trascurabile, una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio rispetto alle attuali tempistiche. Inoltre, la semplificazione del meccanismo fa sì che diminuiscano i rischi di errori e, di conseguenza, di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, coloro che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali sono tenuti ad indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in una specifica documentazione predisposta secondo le indicazioni che un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanerà. Il contribuente è tenuto a comunicare che detiene la documentazione prevista e dovrà farlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. Il possesso di questa documentazione gli eviterà di incorrere in sanzioni in caso di rettifica della maggiorazione in occasione di accertamenti, ispezioni o verifiche.

Da ieri sono abrogati i commi da 37 a 45 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2015 e l’art. 4 del decreto Crescita. I titolari di reddito d’impresa che hanno esercitato l’opzione ai sensi della manovra 2015 e, dunque, antecedentemente alla possibilità contenuta nel decreto legge in commento, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di passare al nuovo regime agevolativo, come descritto.

I titolari di reddito d’impresa che optano per la nuova disciplina del patent box non potranno usufruire, per cinque periodi d’imposta, del tax credit per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge n. 160/2019, ossia dalla finanziaria per il 2015.

Il patent box del decreto legge fisco-lavoro, tuttavia, non ha sciolto tutti i nodi sul regime che entrerà in vigore già dal 2021. Ad oggi non è chiaro, ad esempio, se nella determinazione dei beni immateriali agevolabili troveranno applicazione gli stessi criteri del vecchio patent box.

Leggendo la norma sembrerebbe che il regime agevolativo decada in tutti i casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021, non sia stata ancora esercitata l’opzione per il nuovo regime. Il decreto ignora che, già da un po’, l’opzione per il patent box avviene attraverso la compilazione del quadro OP del mod. Redditi, ossia successivamente, e decorre a partire dall’esercizio a cui si riferisce la dichiarazione.

In buona sostanza, l’opzione che scatta dal 2020 si eserciterà nella dichiarazione dei redditi da presentare entro il prossimo 30 novembre. Significa, in altre parole, che chi non intende aderire al nuovo sistema, che poi partirebbe dal 2021, è tenuto ad anticipare la trasmissione della dichiarazione dei redditi del 2021.

Esiste, inoltre, un problema di tempistiche per chi ha già opzionato il vecchio patent box e vorrebbe passare al nuovo. Affinché ciò accada è necessario che la nuova disciplina copra il periodo della precedente che si intende abbandonare. E, pertanto, il nuovo meccanismo al 90% dovrebbe applicarsi anche ai costi degli esercizi già chiusi. Ma il rischio è quello di abbandonare un’agevolazione quinquennale per fruire della deduzione al 90% limitatamente al solo 2021.

Interpretando la norma i contribuenti che alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto non hanno trasmesso il quadro OP potrebbero decadere dall’agevolazione con effetto retroattivo. Ma questo, oltre a non rispettare lo Statuto del contribuente, contrasta con la nuova disciplina che si applica solamente ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo intraprese dopo la sua entrata in vigore e, quindi, nel 2021.

Ugo Cacaci

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