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La preparazione di pasti che la Onlus distribuisce anche al proprio personale non beneficia dell’aliquota Iva ridotta al 4%



05 agosto 2023 – Ora 22:50

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Non trova applicazione l’aliquota Iva ridotta al 4% in caso di contratti aventi ad oggetto la preparazione e il confezionamento dei pasti, ritirati presso la cucina del soggetto Istante che la Onlus distribuisce, in parte, anche al proprio personale. 

È il chiarimento che l’Agenzia delle Entrate fornisce con la risposta n. 412/2023 all’interpello formulato da un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. La stessa rende noto di aver sottoscritto con una Onlus che si occupa di soggetti con disabilità intellettiva e/o relazionale un contratto con il quale s’impegna a preparare pasti destinati agli utenti di un centro socio-educativo e di una comunità alloggio. L’APSP s’impegna, inoltre, a confezionare i pasti nei contenitori termici utilizzati per la consegna e a lavarli dopo l’uso. 

A mettere a disposizione i contenitori e le casse termiche necessarie al trasporto dei pasti è la Onlus che fornisce tutto il necessario per la distribuzione e la somministrazione dei pasti e consegna i contenitori e le casse termiche per il trasporto del cibo ed, infine, prende in carico i pasti presso la cucina dell’Istante. 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona chiarisce di avere fino ad oggi applicato l’Iva nella misura agevolata del 10%. Considerando che una parte dei pasti è consumata dal proprio personale, la Onlus, di recente, ha richiesto, limitatamente ai pasti consumati dal proprio personale, l’applicazione dell’Iva al 4%.

Alle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici come pure alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande, si applica l’aliquota Iva del 10%. La stessa aliquota trova applicazione per le ‘preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove’.

La manovra per il 2021 ha previsto che ‘la nozione di preparazioni alimentari va interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto’. 

In questo modo il legislatore ha inteso risolvere la problematica relativa alla qualificazione, agli effetti dell’Iva, dell’attività di preparazione dei cibi da consegnare a domicilio o da asporto, in ordine alla quale, in passato, erano sorti dubbi se dovesse qualificarsi come ‘cessione di beni’ o ‘prestazione di servizi’ in quanto somministrazione di alimenti. 

La distinzione è rilevante in quanto il contratto di somministrazione viene inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi caratterizzate dalla ‘prestazione di dare’ e dalla ‘prestazione di fare’. Questo le distingue dalle vendite di beni da asporto che a tutti gli effetti sono cessioni di beni, in virtù del prevalente obbligo di dare. 

La diversa qualificazione incide, ai fini della individuazione dell’aliquota Iva da applicare, in quanto la somministrazione è assoggettata all’aliquota Iva del 10%, mentre la cessione è assoggettata ad Iva con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto. 

Naturalmente le attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande possono coesistere ed essere fornite tanto nell’ambito di una prestazione di servizi di somministrazione, quanto in quella di una mera cessione nel caso della vendita da asporto. In merito a questa distinzione la Corte di giustizia europea, in diverse pronunce del marzo 2011, ha vagliato l’operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di atti ed elementi, dei quali la cessione di cibi rappresenta solo una parte e nel cui ambito risultano predominanti ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’operazione di mera cessione avente ad oggetto ‘alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco inun ambiente adeguato’.

Tenendo conto di quanto appena espresso, la sola fornitura di cibo e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione viene considerata dall’Agenzia delle Entrate e dal diritto unionale, una cessione di beni. 

Nel caso sottoposto all’attenzione del fisco, in base al contratto sottoscritto da Onlus ed APSP, quest’ultima provvede alla preparazione dei pasti e al relativo confezionamento nei contenitori termici per il trasporto, con materie prime e alimenti a suo carico all’interno della propria cucina e successivamente al consumo alla pulizia dei contenitori e delle casse termiche.

Da parte sua la Onlus si impegna a mettere a disposizione i contenitori e le casse termiche necessarie per il trasporto dei pasti, a prendere in carico i pasti presso la cucina dell’APSP, a fornire bevande, stoviglie e tutto il necessario per la distribuzione dei pasti e, da ultimo, alla somministrazione degli stessi. 

Il numero 37), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 consente di applicare l’aliquota Iva ridotta del 4% a tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali indicati nella disposizione medesima, ovvero nelle mense aziendali o delle scuole o, ancora, in quelle per indigenti. Il legislatore fiscale ha così voluto agevolare l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché sia realizzata nel locale ‘mensa aziendale’.

Per mensa aziendale si intende quella la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ma può essere effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui la mensa è situata. 

Nel caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria il ‘Contratto per il servizio di confezionamento pasti’ sottoscritto tra la Onlus (committente) e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  non concerne la somministrazione di pasti all’interno della mensa aziendale della Onlus, ma la loro preparazione e confezionamento. Alla luce di ciò l’Agenzia delle Entrate sostiene che non trova applicazione l’aliquota Iva del 4%.