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La remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è fuori campo Iva anche ‘a regime’



 

19 settembre 2023 – Ore 15:00

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È dedicata alla remunerazione aggiuntiva per le farmacie introdotta dalla manovra 2023 la risposta n. 2 del 15 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate. 

L’ultima legge di Bilancio prevede il riconoscimento, a partire dal 1°marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità di queste ultime. La remunerazione aggiuntiva si concretizza nel rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale già previsto in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 e portato a regime dalla manovra.

Un’Associazione, in rappresentanza di oltre 18 mila farmacie private convenzionate con il SSN, ha chiesto chiarimenti in merito alla natura della ‘remunerazione aggiuntiva’ e, in particolare, se la stessa costituisca un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’Iva. 

L’Istante fa presente che la remunerazione aggiuntiva spettante alle farmacie prevista dal decreto Sostegni, non rientra nel campo di applicazione dell’Iva in quanto la sua remunerazione, quale ‘misura di sostegno’, riconosciuta in via sperimentale per rafforzare la resilienza delle farmacie di prossimità. non rileva, come dispongono le risposte a interpello n. 219/2022 e n.227/2022.

La remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie costituisce ‘un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare il Covid-19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva’. 

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, la remunerazione aggiuntiva della manovra 2023 non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite (art. 1, comma 475, legge n. 178/2020). 

L’erogazione di tali somme avviene al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci, né modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

La novità rispetto alla precedente normativa è che la remunerazione aggiuntiva prevista dal decreto attuativo del 30 marzo 2023 dispone la presenza di un tetto massimo di spesa per cui l’erogazione si interrompe quando risultino esaurite le risorse stanziate dalla norma ed è previsto anche il recupero degli importi erogati in eccesso.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate sostiene che la non rilevanza ai fini Iva della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie stabilita con le risposte n. 219 e 227 del 2022, sia valida anche per quella introdotta a regime dalla manovra 2023.