La somma erogata a titolo di “una tantum per il pregresso” è assoggettabile a tassazione separata
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 367, replica all’istanza di interpello formulata da un’associazione delegata a stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL) con le organizzazioni sindacali, valevole per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. La stessa chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme, pari a 1.200 euro lordi, erogate a titolo di “una tantum per il pregresso” ai lavoratori dipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 17 gennaio 2020, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo di vacatio contrattuale, ossia dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
L’associazione istante chiede, in particolare, se le somme debbano essere assoggettate a tassazione progressiva o a tassazione separata.
La tassazione separata è una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.
L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 23/E/1997, ha avuto modo di precisare che il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. Qualora, invece, ricorra una delle cause c.d. giuridiche come il sopraggiungere di norme legislative, sentenze, provvedimenti amministrativi o contratti collettivi, per l’applicazione della tassazione separata non è richiesta alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione. Sempre a riguardo la risoluzione n. 43/E/2004 ha precisato che in presenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti avvenga nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi si riferiscono.
L’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che nella fattispecie in esame sia ravvisabile una causa di carattere giuridico che consenta di assoggettare a tassazione separata i compensi “una tantum” corrisposti al fine di compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale.
Ugo Cacaci