La trasformazione di una ditta individuale in una Srl si trascina i crediti di imposta da bonus edilizi
I crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura per le prestazioni rese nei confronti dei propri committenti, nell’ambito dell’attività svolta dall’azienda, possono essere conferiti dall’imprenditore alla società di nuova costituzione. Tali crediti, però, non potranno essere di nuovo ceduti a terzi, ma solo verso soggetti qualificati.
07 novembre 2025 – Ore 18:15
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È dedicata alla trasformazione di una ditta individuale in una società a responsabilità limitata mediante conferimento dell’unica azienda la risposta n. 281/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto istante, titolare di una impresa individuale, ha chiesto un parere in merito a un’operazione di trasformazione della propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata (Srl) ‘mediante conferimento dell’unica azienda’.
Lo stesso riferisce di aver eseguito nell’ambito della propria impresa taluni interventi che hanno consentito ai propri committenti di beneficiare delle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazione edilizie. A seguito di tali lavori, alcuni committenti hanno optato per lo sconto in fattura; sulla scia di questo l’Istante ha maturato crediti di imposta pari alle detrazioni in relazione ai lavori edilizi effettuati.
Avendo intenzione di trasformare la propria ditta individuale in una Srl mediante conferimento dell’unica azienda nella società da costituire, chiede se è possibile trasferire i crediti d’imposta maturati dalla propria impresa individuale alla nuova società e di conoscere le formalità necessarie per il trasferimento dei crediti citati.
L’Istante ritiene che il conferimento dell’intera azienda posseduta alla costituenda società a responsabilità limitata sarebbe una semplice riorganizzazione societaria anche in virtù del fatto che l’attività esercitata resterebbe invariata. I crediti d’imposta generatisi per gli investimenti effettuati sarebbero parte integrante dell’azienda oggetto di conferimento nella società neocostituita e verrebbero in sostanza trasferiti, tenuto conto che ‘l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti dell’incorporata’.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione di conferimento d’azienda, a differenza delle operazioni straordinarie di fusione e scissione, non comporta alcuna successione universale dei diritti e dei doveri del soggetto conferente nella società conferitaria.
Il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento è qualificabile come una cessione e, come tale, incide sul limite dei trasferimenti ‘liberi’ consentiti dalla norma.
In merito alla circolazione dei crediti d’imposta è doveroso tenere conto dei limiti alla loro trasferibilità disposti dall’articolo 121 del decreto legge Rilancio secondo il quale i crediti maturati dai fornitori sono cedibili ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni ma solo se effettuate a soggetti qualificati, ovvero a banche e intermediari finanziari.
In considerazione di ciò, è possibile affermare che il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante sconto in fattura sia qualificabile come una cessione e, come tale, incide sul numero massimo di cessioni ‘libere’. Pertanto, i crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di ‘libera’ cessione, ma, come anticipato, la cessione sarà possibile solo verso soggetti qualificati.
Riguardo al secondo quesito relativo agli adempimenti da porre in essere ai fini dell’utilizzo dei crediti da parte della società di capitali conferitaria, l’Agenzia ritiene che nelle operazioni di conferimento di crediti di imposta di natura edilizia debbano essere applicate le norme e, dunque, debbano essere posti in essere gli adempimenti previsti nei casi di cessione degli stessi crediti.