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La trasformazione non artificiosa di attività di lavoro non costituisce causa ostativa per l’applicazione del regime forfetario



Con la risposta n. 81 del 3 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle cause ostative che impediscono l’applicazione del regime c.d. forfetario ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Parliamo del regime fiscale agevolato introdotto dalla legge di Stabilità 2015 successivamente modificato in modo estensivo dalla legge di Bilancio 2019 e, da ultimo, ulteriormente corretto dalla manovra 2020.

Nel quesito sottoposto il soggetto istante ha dichiarato di essere residente all’estero dal 2019, anno in cui per un periodo certamente superiore a 183 giorni, non ha fatto rientro in patria. Contemporaneamente dichiara di essere iscritto all’Aire dal 2020. Ultimamente sta valutando la possibilità di rientrare in Italia per continuare a collaborare, come lavoratore autonomo, con la medesima impresa per la quale al momento lavora come dipendente. Si interroga sull’eventuale adottabilità del regime c.d. forfetario.

Sulla base dei documenti presentati l’Agenzia delle Entrate afferma che ai fini fiscali l’istante, una volta rientrato in Italia ed ivi residente, può applicare il regime forfetario in quanto non risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015), poiché il trasferimento all’estero per l’anno d’imposta 2020 integrato dalla dimostrazione della ricorrenza della tie breaker rule per la residenza per l’anno 2019 non rappresenta un’artificiosa trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Con riferimento a quanto descritto nell’istanza di interpello assume rilievo l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge di Stabilità 2015 in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario ‘le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni’.

La riformulazione della causa ostativa contenuta nella legge di Bilancio 2019 risponde all’esigenza di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. L’Agenzia osserva che, vista l’intervenuta iscrizione all’Aire con decorrenza dal 2020, può considerarsi che l’istante risulti fiscalmente residente all’estero per il solo 2020. Ne consegue che, ai sensi della citata lettera d-bis) il soggetto non potrebbe avvalersi del regime forfetario. Tuttavia, per potersi escludere il collegamento col territorio italiano che renderebbe operativa la causa ostativa di cui alla lettera d-bis), è possibile far ricorso alle tie breaker rules di cui alla Convenzione in vigore con il paese estero per superare il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel 2019.

La risposta rammenta che, in base alla nuova lettera d-ter), inserita nel comma 57 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015 ad opera della legge di Bilancio 2020, i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30 mila euro non possono avvalersi del regime forfetario. Laddove il reddito percepito dal soggetto interessato superasse tale soglia, verrebbe integrata la causa ostativa di cui alla citata lettera d-ter) . Il riferimento al periodo d’imposta deve intendersi all’anno solare. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente.

Ugo Cacaci

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