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La violazione delle condizioni generali del contratto di parcheggio comporta il pagamento di una sanzione di importo fisso assoggettata all’Iva



17 maggio 2023 – Ore 17:20

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La sanzione per la violazione delle condizioni generali di contratto va considerata come corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e assoggettata in quanto tale all’Iva. 

Così l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 320/2023, replica all’interrogativo di una società che chiedeva di conoscere se la sanzione a carico dell’utente per il superamento del limite di tempo di parcheggio gratuito sia assoggettata ad Iva oppure esclusa. 

L’istante opera nel campo della gestione dei parcheggi. Riferisce di essere diventato leader nel settore grazie all’innovativo sistema di scansione delle targhe che prevede la stipula di un contratto con il soggetto che ha la disponibilità del parcheggio che gli affida la gestione dell’area e la stipula di un secondo contratto con i singoli utenti che ottengono la possibilità di parcheggiare gratis per un tempo determinato, di solito compreso tra 60 e 120 minuti. Il superamento di tale limite comporta l’applicazione di una sanzione, riscossa dall’istante. 

 L’articolo 15, primo comma, n. 1) del decreto Iva prevede che non concorrono a formare la base imponibile ‘le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente’. 

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 64/E/2004, precisa che ‘le somme corrisposte a titolo di penale per violazione degli obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo’. 

Nel caso trattato, quando l’utente utilizza i parcheggi ha diritto ad un periodo di sosta gratuita di durata predeterminata, superato il quale paga una sanzione. La sanzione dovuta allo sforamento è addebitata al proprietario del veicolo che a sua volta può comunicare alla società il nome dell’autore della violazione (se diverso) al quale la stessa notifica la sanzione. 

L’importo della sanzione da corrispondere non è determinato per legge ma è riportato nelle condizioni generali del contratto cui fanno riferimento i cartelli presenti nell’area di sosta. Entrando nel parcheggio i proprietari delle auto accettano i termini e le condizioni generali.

Per considerare la sanzione di importo fisso quale ‘corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e assoggetta in quanto tale all’Iva’ l’Agenzia delle Entrate individua profili di similitudine tra il caso sottoposto dall’istante e quello valutato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 20 gennaio 2022, C-90/20. 

Entrambe le fattispecie si caratterizzano per un periodo di sosta gratuito e per il pagamento, in caso di sforamento, di una somma aggiuntiva di importo fisso, non proporzionale all’ulteriore tempo di occupazione del parcheggio. 

Secondo i giudici unionali nasce un rapporto giuridico tra la società che gestisce l’area di sosta e l’automobilista che la utilizza. Le condizioni generali di utilizzo del parcheggio prevedono l’obbligo di corrispondere, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza, un importo per sosta irregolare. 

L’operazione può essere qualificata come una prestazione di servizio a titolo oneroso visto che l’automobilista paga per il parcheggio ed eventualmente per la sosta irregolare che sono misure connesse. Infatti, l’imposizione delle spese di controllo non avrebbe senso se il servizio di messa a disposizione di una zona di sosta non fosse stato previamente fornito.