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L’acconto Imu fa i conti con gli esoneri e le riduzioni previste per l’emergenza sanitaria



12 giugno 2021 – ore 14:45
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I proprietari di seconde case e di abitazioni principali di lusso come pure i titolari di aree fabbricabili e terreni agricoli, i concessionari di aree scoperte demaniali, i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e i locatari di immobili concessi in leasing devono prestare attenzione e ricordare che il 16 giugno 2021 scade il versamento dell’acconto Imu per l’anno d’imposta corrente.

Come tutti sanno l’imposta patrimoniale sugli immobili non grava sulle prime case, a meno che non siano costituite da ville signorili, castelli ed edifici di lusso, classificati al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

La quota dell’imposta si determina in base ai mesi dell’anno per i quali si è protratto il possesso dell’immobile. Se questo è avvenuto per più della metà del mese, questo si considera per intero.

È bene ricordare che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Governo ha ampliato i casi di esenzione Imu già previsti. Anzi, i contribuenti e i loro consulenti sono chiamati a prestare attenzione alle tipologie di esonero in essere, disposte, in ordine cronologico, dal decreto legge Agosto, dalla legge di Bilancio 2021 e dal decreto legge Sostegni, convertito nella legge n. 69/2021.

Il decreto legge 104/2020, ossia il decreto Agosto, ha disposto l’esenzione Imu per le annualità 2021 e 2022 a favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3. Ci riferiamo a teatri, cinema e sale per concerti. L’esenzione vale per gli immobili nei quali i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori.

Il protrarsi della pandemia da Covid-19 ha costretto Governo e Parlamento a rivedere le scadenze fiscali decidendo per la proroga o la sospensione di alcuni adempimenti. L’ultima manovra economica (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che non sono obbligati al pagamento dell’acconto Imu gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, quelli termali come pure gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Sempre la legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga dell’esenzione dal pagamento dell’Imu per i Comuni interessati dagli eventi sismici delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e per il terremoto del 2016 che ha interessato il Centro Italia. La norma stabilisce che sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero fino alla definitiva ricostruzione degli stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Parimenti esenti, ma a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate, sono gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agriturismi, rifugi di montagna, ostelli della gioventù, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze. Chiudono la lista gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo e night-club.

A partire dall’anno 2021, esordisce la riduzione alla metà dell’Imu per i pensionati residenti all’estero. La misura riguarda una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata o data in comodato d’uso. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato devono essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e devono risiedere in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fa riferimento soltanto la residenza all’estero, senza la necessità che i pensionati siano iscritti all’AIRE. Alla riduzione del 50% dell’Imu si affianca anche il taglio di ⅔ della tassa rifiuti (Tari).

Per far fronte alle perdite registrate a causa delle misure restrittive e delle chiusure imposte al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-10, il legislatore, con il decreto legge Sostegni (Dl n. 41/2021) ha disposto l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu dovuta per l’anno 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti passivi destinatari dei contributi a fondo perduto, così come previsto dall’articolo 1, commi 1-4, dello stesso decreto. Beneficiari sono i titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Anche in questo caso l’esenzione è condizionata al requisito che i soggetti passivi Imu siano pure gestori delle attività.

Per accedere ai contributi a fondo perduto i soggetti appena elencati devono provare che l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Inoltre hanno diritto all’indennizzo esclusivamente i titolari di reddito agrario, i soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi o compensi in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Caratteristica comune di questi tre provvedimenti è che le esenzioni sono subordinate al rispetto della normativa europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19’ e successive modificazioni.

A coloro che beneficiano dell’esenzione Imu si affiancano i contribuenti che, pur soggetti passivi dell’imposta, hanno diritto alle agevolazioni che prevedono la riduzione dell’importo dovuto. Ci riferiamo, ad esempio, alle abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, che godono di una riduzione di imposta del 75% dell’importo dovuto. Alla riduzione di imposta si applica, poi, l’aliquota agevolata decisa dal Comune. Gli immobili locati con canone concordato hanno diritto ad uno sconto pari al 25% dell’imposta, ottenuta moltiplicando il valore catastale dell’immobile per l’aliquota Imu.

Scende, invece, al 50% della somma dovuta lo sconto per i proprietari di immobili ad uso abitativo, non di lusso, dati in comodato d’uso a parenti in linea retta. L’agevolazione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non di lusso.

Beneficiano della base imponibile ridotta del 50% anche i fabbricati di interesse storico o artistico riconosciuti dalla soprintendenza per i quali è dovuto il pagamento dell’Imu. Pari agevolazione si applica agli edifici dichiarati inagibili o inabitabili attraverso una perizia redatta da un tecnico che attesti lo stato dell’immobile.

Per l’Imu è previsto il pagamento di un acconto, come detto, entro il 16 giugno 2021 e di un saldo, entro il 16 dicembre 2021. La rata di giugno è costituita dal 50% delle aliquote comunali pubblicate nel 2020. Il saldo di dicembre, invece, considera le nuove aliquote 2021 decise dalle delibere comunali.

Se il Comune non ha provveduto ad aumentare le aliquote, il saldo di dicembre sarà costituito dal restante 50% non corrisposto a giugno. In questi giorni consulenti e contribuenti devono prendere come riferimento, per i calcoli, le tabelle comunali del 2020.

Da quest’anno le Amministrazioni comunali potranno diversificare le aliquote tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto che il Mef si appresta ad emanare. Successivamente, con delibera del Consiglio comunale, i Municipi approveranno le quote. Il tutto avverrà in modo molto trasparente, attraverso un’applicazione. Le aliquote Imu devono essere approvate entro i termini decisi per il bilancio di previsione del 2021. La delibera che le contiene deve essere pubblicata sul sito internet del Dip. delle Finanze entro il prossimo 28 ottobre.

Ugo Cacaci