L’Agenzia delle Entrate ribadisce il divieto di compensazione tra soggetti diversi
I crediti d’imposta di un soggetto aderente ad una Rete d’impresa non possono estinguere i debiti altrui in quanto la normativa di riferimento ammette la compensazione solo tra posizioni tributarie dello stesso soggetto. Vietata la compensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi.
18 novembre 2025 – Ore 17:30
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È vietata la compensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 291 del 12 novembre 2025 all’interpello formulato da un soggetto che in qualità di ‘società promotrice’ intende costituire una Rete di Impresa con l’obiettivo di favorire pratiche condivise di gestione fiscale, ottimizzazione dei flussi tributari e gestione efficiente dei crediti d’imposta tra i partecipanti.
Il contratto di rete prevede la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, ove ogni retista sia titolare del proprio credito tributario legittimamente maturato.
L’idea è quella di consentire, tramite il modello F24 con l’utilizzo del codice tributo ‘50’ (coobbligazione), la compensazione tra soggetti retisti, in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la Rete e i retisti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, tracciabilità e autonomia fiscale di ciascun aderente.
L’istante ritiene che tale pratica non configuri accollo ai sensi del divieto di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 212/2000, ma piuttosto l’impiego di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti che cooperano sulla base di un contratto di rete.
L’Agenzia delle Entrate non ritiene legittimo né fiscalmente conforme lo schema operativo proposto dall’istante. In base all’articolo 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 e all’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241 l’Amministrazione finanziaria ribadisce che, in ambito tributario, l’accollo è consentito solo se il debito dell’accollato venga estinto senza che si ricorra all’utilizzo della compensazione di crediti del soggetto accollante.
Sul punto si è espressa anche la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 3930 dello scorso 16 febbraio, ha confermato che per la compensazione l’identità soggettiva tra debitore e titolare del credito costituisce condizione imprescindibile. L’assenza di tale identità soggettiva determina il divieto della compensazione.
L’Agenzia delle Entrate già con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 aveva chiarito che la compensazione non trova applicazione nell’ambito dell’accollo in quanto la stessa è ammessa soltanto per i debiti in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Pertanto, il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’erario.
La compensazione tra soggetti diversi, anche se formalizzata tramite contratto di rete, appalto o servizio, configura un accollo fiscale non conforme alla normativa in vigore. Come chiarito, dunque, la compensazione tributaria è ammessa solo tra debiti e crediti riferibili allo stesso soggetto.