L’alienazione anticipata dei terreni agevolati fa decadere l’imprenditore agricolo dai benefici fiscali ma l’imposta di registro è minore
La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina che si concretizza in caso di alienazione dei terreni e delle relative pertinenze prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto, comporta che ai fini dell’imposta di registro per il trasferimento degli stessi trovi applicazione l’aliquota del 9%.
Così possiamo sintetizzare la risposta n. 551 dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che dopo aver acquistato nel 2018 dei terreni agricoli, fruendo del pagamento dell’imposta di registro con aliquota all’1% si è trovato costretto a rivenderli per le difficoltà del mercato agroalimentare.
Come evidenziato nella risposta la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo al soggetto istante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che resta anche dopo la vendita dei terreni e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro nell’originario atto di acquisto per il quale è stata corrisposta la misura dell’1%.
L’aliquota del 9% trova applicazione sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009), esercitata nell’atto di trasferimento, sia nell’ipotesi di decadenza dai benefici per la cessione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Ipotesi quest’ultima oggetto dell’interpello in analisi.
L’aliquota del 15% prevista dall’articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur trova invece applicazione solo per i trasferimenti di terreni agricoli e delle relative pertinenze in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Dunque l’imprenditore agricolo istante decade dai benefici fiscali della piccola proprietà contadina che gli hanno consentito di corrispondere imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%, ma ristora lo sconto fiscale ricevuto versando l’imposta di registro nella misura del 9% e non del 15%.
Ugo Cacaci