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L’autodichiarazione aiuti Covid può essere annullata e sostituita entro il mese di gennaio



26 gennaio 2023 – Ore 13:00

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C’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per inviare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione degli aiuti Covid che sostituisce la precedente già trasmessa. 

Con il provvedimento dello scorso 29 novembre, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha prorogato la scadenza del 30 novembre 2022 a sua volta differita dalla data del 30 giugno scorso.

Interessati a questo rinvio sono gli operatori economici che hanno  beneficiato degli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 (Temporary Framework). 

L’autodichiarazione serve per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per gli aiuti dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 che ha disposto misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da pandemia. 

Pertanto, con la comunicazione, si attesta che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework.

La stessa dichiarazione, da presentare esclusivamente on line tramite il canale web dedicato o i servizi telematici delle Entrate, può essere utilizzata per annullare una precedente autodichiarazione o per indicare eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari hanno intenzione di restituire. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

L’Amministrazione finanziaria, lo scorso 16 gennaio, ha aggiornato il modello dichiarativo che consente di annullare l’autodichiarazione già inviata. Il soggetto interessato dovrà barrare l’apposita casella ‘Annullamento’ che si trova nel frontespizio del modello e compilare i riquadri del dichiarante, del rappresentante firmatario della dichiarazione, della sottoscrizione, dell’impegno alla presentazione telematica, in presenza di soggetto incaricato alla trasmissione della dichiarazione. 

I soggetti che hanno fruito degli aiuti senza superare i limiti del Temporary Framework possono beneficiare della semplificazione introdotta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 27 aprile. Nel modello è stata inserita la casella ‘ES’ che consente ai dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare in modo dettagliato gli aiuti Covid ricevuti. 

La Casella ‘ES’ può essere barrata solo da coloro che attestano di rispettare le seguenti condizioni: 

  • dal 1°marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

L’autodichiarazione è prevista per gli operatori che hanno beneficiato degli aiuti appartenenti al regime quadro di cui all’articolo 17 del dl n. 41/2021, sopra citato, (c.d. regime ombrello). Non deve essere compilata da coloro che hanno fruito esclusivamente di ‘altri aiuti’.

Gli operatori economici intenzionati ad annullare una dichiarazione trasmessa dopo il prossimo 31 gennaio ma entro 60 giorni dal pagamento, dovranno presentare una nuova dichiarazione entro 60 giorni, nella quale dovranno barrare anche la casella posta nel frontespizio ‘Definizione agevolata’.

Ugo Cacaci