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Le cessioni di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie godono della disciplina Iva agevolata



Una società attiva nel settore della vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia e l’igiene della casa, compresi guanti in lattice, vinile e nitrile ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la corretta interpretazione dell’articolo 124 del decreto legge Rilancio in merito all’applicazione del regime di esenzione Iva per le cessioni nazionali di guanti.
L’articolo 124 citato prevede una disciplina Iva agevolata per l’acquisto di beni considerati necessari per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. In particolare, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 è prevista l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr n. 633/1972. Per le cessioni poste in essere dal 1°gennaio 2021 è invece prevista l’aliquota Iva del 5%.

Il primo comma dell’articolo 124 fa un elenco dei beni per i quali è prevista la disciplina Iva agevolata. Oltre alle attrezzature mediche come ventilatori polmonari, caschi per la ventilazione, sistemi di aspirazione, ecotomografo portatile, elettrocardiografo sono compresi anche mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie, camici, termometri, detergenti disinfettanti per mani ecc..

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie che comprendono anche i guanti. Il documento di prassi amministrativa ha evidenziato che assume rilievo unicamente la ‘finalità sanitaria’ dei beni in commento e non l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 124, i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo abbigliamento per la sicurezza del personale e degli utenti. Pensiamo all’industria alimentare, alla grande distribuzione, alla scuola. Dunque, gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa.
Il Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità COVID-19 n. 2/2020 indica quali sono i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale (DPI) che gli operatori sanitari devono indossare quando entrano in contatto con pazienti affetti da Coronavirus.

Il trattamento Iva agevolato previsto dall’articolo 124 del decreto Rilancio va riconosciuto esclusivamente ai beni che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.
La cessione di guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati nel codice NC 40151900 in quanto DPI o dispositivo medico gode del regime di esenzione Iva fino al 30 dicembre 2020 e dell’aliquota al 5% a decorrere dal 1°gennaio 2021.

Ugo Cacaci