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Le disposizioni del decreto Sostegni sugli avvisi bonari inviati alle attività economiche con perdite rilevanti



18 aprile 2021 – ore: 11: 45
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Al fine di sostenere gli operatori economici fortemente provati dalle chiusure decise per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso, l’articolo 5 del decreto legge Sostegni (D.L n. 41/2021) ha previsto nuovi interventi fiscali di agevolazione.
Destinatarie sono le partite Iva che nell’anno 2020 hanno registrato riduzioni del volume d’affari maggiori del 30% rispetto ai dati dell’anno precedente come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020.

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018, potranno accedere alla definizione agevolata che prevede solamente il pagamento delle imposte e dei relativi interessi.

Sarà l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, a formulare una proposta di definizione, con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. L’offerta di definizione, arriverà insieme all’avviso bonario mediante Pec o raccomandata con avviso di ricevimento. La definizione agevolata sarà composta dalle somme dovute per imposte, dai relativi interessi e dai contributi previdenziali, ma saranno escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, ossia le maggiorazioni sui crediti Inps.

L’avviso bonario scatta quando dalle dichiarazioni presentate e dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria emerge un risultato discordante. Il contribuente, informato di questa anomalia, riscontrata all’esito delle verifiche, può evitare la reiterazione di errori e procedere alla regolarizzazione. Oggetto di definizione sono: le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto legge Rilancio, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Accedono alla definizione agevolata degli avvisi bonari i titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, ossia alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni che, come anticipato, nel 2020 hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari rispetto al corrispondente (volume d’affari) dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’Iva inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, invece, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020, ovvero, per i soggetti ‘solari’, il 30 novembre 2021.

I soggetti intenzionati ad aderire alla proposta del fisco sono tenuti ad effettuare il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

Il mancato pagamento, anche in parte, di quanto richiesto e alle prescritte scadenze, comporta l’inapplicabilità della definizione agevolata e l’imposizione delle ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme già versate, anteriormente alla definizione, non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione per il pagamento del debito residuo.

Tenuto conto dei tempi necessari per l’espletamento delle attività di controllo e per la conseguente comunicazione di irregolarità con connessa proposta di definizione, il decreto proroga di un anno anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento presentate nel 2019.

L’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Iva, sospesa per effetto dell’articolo 157 del decreto legge Rilancio, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

Alla definizione agevolata degli avvisi bonari si aggiunge l’altro provvedimento previsto dal decreto caratterizzato dallo stralcio automatico delle cartelle fino a 5 mila euro emesse dal 2000 al 2010, ma solo per i contribuenti con redditi fino a 30 mila euro. La misura va incontro alla richiesta più volte sollecitata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, di cancellazione dei carichi non più esigibili, al fine di sfoltire il magazzino dell’ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione. Entrambe le misure costituiscono la nuova pace fiscale, fortemente voluta dalla componente di centro-destra dell’Esecutivo.

Sempre sul fronte fiscale il decreto legge n. 41/2021 apre ad una riforma della riscossione. Sarà compito del Mef, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 23 maggio prossimo, presentare in Parlamento un piano di riforma volto a cancellare i crediti non più esigibili, una volta trascorsi 5 anni dalla data di affidamento all’agente della riscossione.

a cura di Ugo Cacaci