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Le misure del decreto fiscale in materia di riscossione – I chiarimenti dell’Ader sui quesiti più frequenti



24 ottobre 2021 – Ore 16:30
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Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 recante ‘Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili’ (meglio noto come decreto fisco-lavoro) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle cartelle, per le dilazioni e il versamento delle rate scadute nel 2020 e 2021.

I contribuenti che non hanno corrisposto le rate della ‘rottamazione-ter’ e del ‘saldo e stralcio’ sono riammessi nella definizione agevolata se, entro il 30 novembre, provvederanno a versare il dovuto. Nello specifico andranno corrisposte integralmente le rate della ‘rottamazione-ter’ e della ‘definizione agevolata delle risorse Ue’ scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Parimenti sono da versare le rate del ‘saldo e stralcio’ scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020 e il 31 marzo e 31 luglio 2021.

Per il pagamento entro il 30 novembre è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza previsti dal decreto legge n. 119/2018. Pertanto, si potrà pagare entro il 6 dicembre 2021.

Il decreto fiscale ha previsto l’estensione del termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1°settembre al 31 dicembre di quest’anno. Dai 60 giorni ordinari previsti si passa, infatti, a 150 dalla notifica. Viene, dunque, prolungato il termine per il relativo pagamento senza applicazione di sanzioni. Naturalmente prima dello scadere di tale termine l’Agenzia delle Entrate-riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Per le rateizzazioni in corso all’8 marzo 2020, ossia prima della sospensione dell’attività di riscossione per l’emergenza legata alla pandemia, è stato deciso di aumentare da 10 a 18 il numero di rate che, se non pagate, comportano la decadenza dalla dilazione ottenuta.

Il decreto legge n. 146/2021 differisce, dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione ovvero dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Naturalmente sono interessati coloro che hanno piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020. Sarà in ogni caso valido anche il pagamento effettuato entro il 2 novembre 2021 in quanto la scadenza del 31 ottobre cade di domenica e il 1°novembre è festa di Ognissanti.

In merito alle novità introdotte dal decreto legge in commento l’Agenzia delle Entrate-riscossione ha fornito alcuni chiarimenti nelle Faq del suo sito internet.

La prima chiarisce che per le cartelle notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021 viene prolungato, fino a 150 giorni dalla notifica, il termine per il relativo pagamento. Prima di tale scadenza l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito iscritto a ruolo. A partire dal 1°gennaio 2022, invece, per le notifiche delle cartelle di pagamento torna il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Un’altra informa che il pagamento delle rate entro i nuovi termini del decreto fiscale può avvenire con gli stessi bollettini contenuti nella ‘Comunicazione delle somme dovute’ già in possesso dei contribuenti relativi alle dilazioni della ‘rottamazione-ter’ e del ‘saldo e stralcio’. Chi li ha smarriti potrà chiederne copia attraverso il servizio online dell’Ader presso il quale è possibile anche verificare la presenza, nel piano dei pagamenti, dei carichi affidati all’agente della riscossione, fino a 5 mila euro, per i quali la legge ha disposto l’annullamento.

La faq n. 5 dà speranza ai contribuenti in difficoltà perché evidenzia che il decreto legge n. 146/2021 ha innalzato a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, in caso di mancato pagamento. Chi, dunque, ha interrotto di adempiere ai pagamenti delle rate durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), dovrà corrispondere un numero di rate tale da evitare la decadenza della dilazione dei pagamenti. Decadenza che appunto si realizza, come detto, nel caso di mancato pagamento di 18 rate.

I contribuenti con un piano di rateizzazione concesso dopo l’8 marzo 2020 e quelli che hanno chiesto o chiederanno dilazioni fino al 31 dicembre prossimo, devono ricordare, invece, che la decadenza si determina con il mancato pagamento di dieci rate.

Per coloro che hanno una rateizzazione concessa dopo l’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale non è prevista una nuova dilazione o un nuovo termine di pagamento. La scadenza resta quella del 30 settembre 2021.

Ugo Cacaci

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