Le modifiche normative agli interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare, all’efficienza energetica e al contenimento del rischio sismico comportano novità nelle indicazioni attuative
11 giugno 2022 – Ore 19:10
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In considerazione delle modifiche apportate dal decreto legge Sostegni-ter (Dl n. 4 del 27 gennaio 2022) e dal decreto legge Aiuti (Dl n. 50 del 17 maggio 2022) l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 10 giugno 2022, modifica il documento emanato lo scorso 3 febbraio dedicato alle modalità di cessione dei crediti d’imposta. L’intervento si è reso necessario in quanto la normativa è stata oggetto di aggiornamenti e sono cambiate le indicazioni attuative.
Il decreto Sostegni-ter, modificato in sede di conversione, è intervenuto sul decreto legge Rilancio prevedendo la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a vantaggio di banche e intermediari finanziari e di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Sempre il decreto Sostegni-ter ha previsto che i crediti derivanti dalla prima cessione (del credito) o dallo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1°maggio 2022 non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.
Il decreto Aiuti, invece, ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo la possibilità per le banche o per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta a favore dei clienti professionali privati che siano in possesso di un conto corrente con lo stesso istituto di credito o con la banca capogruppo, senza la possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest’ultimi clienti.
Il provvedimento del 10 giugno 2022 ha eliminato da quello dello scorso 3 febbraio le parole ‘senza facoltà di successiva cessione’ e ha aggiunto che la Comunicazione della cessione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazione riferite alle spese sostenute nel periodo dal 2020 al 2025, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tale comunicazione, trasmessa nel mese di marzo, può essere annullata o sostituita entro il successivo 5 aprile. Scaduto tale termine la comunicazione non può più essere annullata o sostituita.
Per quanto concerne i cessionari e i fornitori il documento di prassi amministrativa evidenzia che gli stessi sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, per mezzo delle funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1°maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, attraverso la Piattaforma cessione crediti, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.
In tema di ulteriori cessioni di crediti d’imposta, alla luce delle novità apportate dal decreto legge Sostegni-ter, in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
- i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In questo contesto, i successivi cessionari hanno la possibilità di effettuare una sola cessione a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Questi soggetti qualificati possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
- qualora la Comunicazione sia stata inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti a favore dei soggetti qualificati;
- alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal prossimo 15 luglio.
Il provvedimento precisa inoltre che:
- Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto legge Sostegni-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
- La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la stessa Piattaforma.
- I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari attraverso la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1°maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
- Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1°maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022.
- I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio e dall’articolo 28, comma 2, del decreto legge Sostegni-ter sono nulli.
Ugo Cacaci