Il punto Fiscale

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Le novità in materia di transazione fiscale e contributiva della legge n. 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020



Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 3 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge n. 159/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020.

La legge n. 159/2020, entrata in vigore lo scorso 4 dicembre, introduce variazioni agli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare e abroga il DM 4 agosto 2019 che regola la transazione da parte degli enti previdenziali negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi e che obbligava l’Inps a rifiutare le transazioni previdenziali quando i debiti non venivano pagati integralmente.

Sono dunque già operative importanti disposizioni sulla transazione fiscale e previdenziale che hanno lo scopo di agevolare la composizione della crisi d’impresa. Le novità interessano anche le procedure pendenti ossia tutti i procedimenti non ancora omologati dai tribunali. L’articolo 3, comma 1-bis Dl n. 125/2020 introdotto dalla legge n. 159/2020 di fatto anticipa una parte delle disposizioni relative al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in quanto consente alle imprese oberate da debiti fiscali e contributivi di ottenere l’omologazione da parte del Tribunale di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione e, dunque di salvarsi dal fallimento, anche in mancanza di voto determinante per il raggiungimento delle maggioranze dei creditori da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori delle forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Questo, a condizione che venga dimostrato il minor vantaggio della liquidazione rispetto alla proposta formulata.

Dunque, il tribunale potrà omologare la transazione fiscale e previdenziale anche in mancanza di adesione dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali, quando ne sia dimostrata la convenienza per tali soggetti e la loro adesione sia determinante.

In merito al concordato preventivo, la modifica all’articolo 180, comma 4, legge fallimentare, prevede che il tribunale possa omologarlo, anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, sia conveniente la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione rispetto all’alternativa della liquidazione.

Sull’accordo di ristrutturazione dei debiti, la modifica dell’articolo 182-bis, comma 4, legge fallimentare, stabilisce che anche in mancanza di adesione del fisco o degli enti previdenziali o assistenziali il tribunale possa omologare l’accordo quando questa adesione sia decisiva per il raggiungimento della percentuale prevista per legge e quando la proposta di soddisfacimento risultante dalla relazione del professionista sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La modifica all’articolo 182-ter della legge fallimentare introduce novità in tema di transazione fiscale e previdenziale. I crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza quando il professionista indipendente attesta, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, la sussistenza della convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto alla liquidazione fallimentare. La degradazione deve essere dimostrata applicando i criteri dell’articolo 160, comma 2, legge fallimentare, perché i beni sui quali si possono soddisfare i privilegi dell’erario e degli enti previdenziali o assistenziali non bastano al pagamento integrale se venduti nella procedura di liquidazione.

Se, come abbiamo detto, per il Fisco e l’Inps si profilano ruoli più passivi potendo le procedure di transazione fiscale e contributiva proseguire ugualmente, per questi enti sarà possibile entrare nel merito della convenienza successivamente all’eventuale giudizio per omologazione, opponendosi ad esso laddove ritengano che l’attestatore o il tribunale non abbiano adeguatamente valutato la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria.

In presenza di crediti tributari o contributivi l’attestatore avrà dunque maggiori responsabilità nel pronunciarsi sulle perdite del creditore pubblico nell’ipotesi fallimentare. La sua sarà una funzione delicata e fondamentale perché dovrà ‘convincere’ il tribunale circa la convenienza del trattamento proposto nella transazione fiscale e contributiva rispetto alla liquidazione giudiziale. Naturalmente la valutazione finale della convenienza per gli Enti spetterà sempre al tribunale al quale viene riconosciuto un ruolo centrale, soprattutto nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, in cui dovrà usare particolare cautela nella disamina della questione, trattandosi di valutazione in relazione alla quale, anche al fine di ridurre le proprie responsabilità e integrare le competenze necessarie, potrà ricorrere alla nomina di ausiliari. Nei decreti di omologazione il tribunale sarà chiamato a descrivere gli elementi di giudizio in base ai quali ha proceduto ad omologare il concordato o gli accordi anche in assenza di espressa adesione degli enti pubblici alla transazione fiscale e del relativo voto.

Sinteticamente con le modifiche di nuova introduzione emerge che solo il tribunale può valutare l’attestazione del professionista e le ragioni di convenienza della proposta. Inoltre, l’adesione all’accordo o il voto nel concordato preventivo da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza e assistenza non condizionano più l’esito del risanamento poiché i crediti stralciati valgono anche ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie ad omologare le procedure. Al professionista spetta, infine, il compito, determinante, di dimostrare che i beni gravati da privilegio non sono sufficienti a pagare integralmente il credito garantito, in modo tale che la parte incapiente degrada al chirografo e può essere stralciata. Il professionista si assume la responsabilità di attestare che il trattamento proposto è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.

In sede di conversione in legge al decreto n. 125 sono state apportate le seguenti modificazioni:

  • Gli Enti del Terzo settore e le imprese sociali avranno più tempo per adeguare il proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice. I termini slittano dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.
  • In materia di riscossione slittano dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali.
  • Prorogati di dodici mesi i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, dei termini per l’effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico e dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell’anno 2021.
  • Vengono prorogati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 le sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

a cura di Ugo Cacaci

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