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Legge n. 136/2023 – Modifiche all’imposta straordinaria sulle banche – Superbonus – Comunicazione di mancato utilizzo delle detrazioni indirette



11 ottobre 2023 – Ora 19:30

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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 la legge n. 136/2023 che ha convertito il decreto ‘Asset’ ovvero il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023. Si tratta del provvedimento che contiene disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. 

Nonostante le modifiche arrivate con la conversione e i nuovi articoli, non cambia la struttura del testo che resta articolato in cinque capi: 

  • Capo I – Misure urgenti a tutela degli utenti;
  • Capo II – Misure urgenti in materia di attività economiche;
  • Capo III – Disposizioni in materia di investimenti;
  • Capo IV – Disposizioni in materia fiscale;
  • Capo V – Disposizioni finali. 

La legge in parola che è entrata in vigore ieri, 10 ottobre, contiene la novità più importante rappresentata dalla modifica alla norma sugli extraprofitti delle banche. Se ne occupa l’articolo 26. In considerazione dell’andamento dei tassi di interesse, viene istituita, per il 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche. È determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine di interesse ricompreso nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022.

L’ammontare dell’imposta straordinaria non può superare una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 92 del regolamento Ue n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023. 

L’imposta straordinaria va versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. 

L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. 

In luogo del versamento descritto le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta calcolata. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento Ue n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Tub. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta in parola, viene maggiorata di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Bce e versata entro 30 giorni dall’approvazione della relativa delibera. 

Le banche non sono autorizzate a traslare gli oneri derivanti dall’attuazione di questa imposta straordinaria sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione anche mediante accertamenti a campione e, con apposita relazione, riferisce annualmente alle Camere. 

Le maggiori risorse derivanti dalla tassa sugli extraprofitti affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Mef per essere assegnate al finanziamento di misure previste dall’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. 

La conversione in legge del decreto ‘Asset’ (o decreto ‘Omnibus’) porta con sé il 29° correttivo al Superbonus e al meccanismo di cessione del credito previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio. 

Nonostante le pressioni arrivate dal comparto delle costruzioni, la maggioranza non ha voluto inserire nel decreto legge nuove proroghe al Superbonus, salvo quelle previste dall’articolo 24, peraltro confermato dalla legge di conversione. Articolo 24 che dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della detrazione al 110% per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica, a patto che alla data del 30 settembre 2022 sia stato raggiunto un SAL per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’articolo 25 della legge n. 136/2023 prevede disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 34/2020.

Il testo dispone che ‘Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto Rilancio, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1°dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1°dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. 

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro. 

La comunicazione della non utilizzabilità dei crediti per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo è effettuata con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

In sostanza chi è in possesso di crediti indiretti, non maturati direttamente dagli interventi ma a seguito di cessione del credito o di sconto in fattura, e non riesce ad utilizzarli per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo degli stessi, è tenuto a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1°dicembre 2023 ed entro il 2 gennaio 2024.