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L’ente di assistenza e beneficenza può fruire della riduzione a metà dell’Ires sui proventi derivanti dalle locazioni di immobili di proprietà



21 novembre 2023 – Ora 17:00 

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Un ente di assistenza e beneficenza il cui scopo è provvedere all’assistenza degli orfani del personale di un Ministero chiede la conferma di poter fruire della riduzione a metà dell’aliquota Ires sui proventi derivanti dalle locazioni del proprio patrimonio immobiliare.

L’Istante informa di provvedere al sostenimento degli assistiti, soprattutto nel campo degli studi, grazie alle donazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà. L’ente precisa che non esercita in forma di impresa la gestione del proprio patrimonio immobiliare ma si limita alla mera riscossione dei canoni di locazione che destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei fini istituzionali. 

Dunque, gli immobili sono posseduti al solo scopo di trarne proventi attraverso i quali sostenere l’Ente e procurare i mezzi per assistere i propri assistiti. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti sulla portata e sull’ambito applicativo dell’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 che prevede la riduzione a metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Ires)  nei confronti di una serie di soggetti tra i quali figurano gli enti di assistenza e beneficenza.

Il documento di prassi amministrativa chiarisce, in primis, che per beneficiare della riduzione a metà dell’aliquota Ires è necessario rientrare in una delle categorie di enti indicate nel citato articolo 6 e di essere in possesso della personalità giuridica, così come richiesto dal secondo comma dell’articolo 6. 

Sempre in merito al taglio dell’Ires il necessario requisito soggettivo non basta perché le attività poste in essere dai soggetti beneficiari da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi devono avere rilevanza pubblica ed essere caratterizzate da utilità sociale. 

Dunque, l’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa va dimostrata non solo sotto il profilo formale ma anche sostanziale considerato che la natura dell’attività svolta dall’ente prevale sul fine dichiarato. 

In merito all’ambito oggettivo, invece, la riduzione a metà dell’aliquota Ires trova applicazione ai redditi derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma come meritevoli dell’agevolazione. 

La citata circolare n. 15/E/2022 si è soffermata sull’applicazione della riduzione ai proventi ritraibili dal mero godimento del patrimonio immobiliare degli enti religiosi affermando che l’attività istituzionale, ovvero quella di culto, è per sua natura connotata dalla ‘gratuità’. Gratuità resa possibile dall’esistenza di mezzi economici che, di fatto, assumono valenza ‘sostitutiva’ di redditi non realizzabili in virtù degli scopi dell’ente. 

Anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare può applicarsi la disposizione dell’art. 6 Dpr n. 601/1973, ma occorre che tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di culto. In altre parole, i proventi conseguiti non devono essere utilizzati per finalità diverse. In caso contrario, infatti, ‘la norma non realizzerebbe le proprie finalità, in quanto, essendo le attività religiose rese prevalentemente a titolo gratuito, le stesse non potrebbero mai generare di per sé redditi, cui applicare il dimezzamento dell’aliquota’. 

Sempre la circolare n. 17/E ha precisato che ‘il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico. Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di un’attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l’ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. L’ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ‘contesto produttivo’ ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l’ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali’. 

Sempre la circolare in parola precisa che l’agevolazione relativa ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare non riguarda esclusivamente gli enti religiosi ma anche gli altri per i quali gli immobili rappresentano sempre il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese a titolo sostanzialmente gratuito. 

Nel caso prospettato l’ente, rientrante tra gli enti di assistenza e beneficenza, ha lo scopo di provvedere, con borse di studio, all’assistenza degli orfani del personale del Ministero. Come anticipato, tali borse di studio sono possibili grazie alle oblazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 464 del 21 novembre 2023, chiarisce che per i redditi derivanti dalla predetta gestione immobiliare il soggetto istante può fruire della riduzione a metà dell’aliquota Ires prevista dall’art. 6 Dpr n. 601/1973.