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L’erronea duplicazione delle fatture si sana con la nota di variazione in diminuzione



15 ottobre 2023 – Ora 11:00

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Con la risposta n. 447 del 13 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate  interviene e fornisce chiarimenti in merito alla modalità di correzione degli errori derivanti dalla duplicazione delle fatture elettroniche emesse. 

L’istante informa di svolgere attività di produzione e commercializzazione di prodotto alimentari. Tra i suoi clienti figura una società olandese, con sede legale a Rotterdam. Nel 2023 si è accorta che le fatture elettroniche emesse negli anni 2022 e 2023 nei confronti della società dei Paesi Bassi, risultano duplicate nel proprio cassetto fiscale. 

La società informa che dal 1°gennaio 2022 al 21 giugno 2023 si è avvalsa, per inviare i propri documenti contabili, del canale telematici Sistema d’Interscambio. Per quanto riguarda i rapporti con la società olandese, l’istante evidenzia che, anziché inviare a quest’ultima le ‘copie di cortesia’ delle fatture cartacee, ha inserito tutti i dati della fattura nel portale utilizzato come intermediario dalla cliente per la propria contabilità.

Nel mese di gennaio 2022, i gestori del portale hanno inviato una e-mail alla società istante con la quale la informavano della modifica della procedura utilizzata a seguito della quale il sistema avrebbe comunicato in modo automatico allo SdI le transazioni transfrontaliere effettuate dall’impresa olandese con gli acquirenti stranieri presenti nella rete prima del 1°luglio 2022, salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022. 

Per un errore di comunicazione la società istante è rimasta inconsapevole della nuova procedura fino al 21 giugno 2023, ovvero fino a quando non si è resa conto della duplicazione delle fatture elettroniche emesse. Ha così provveduto a chiedere immediatamente al cliente di cessare ogni comunicazione automatica al SdI. 

Con l’interpello l’istante chiede se può sanare gli errori commessi tramite l’invio di una nota di variazione cumulativa per ogni cliente e per ogni anno di riferimento. Ritiene che la nota di variazione abbia efficacia ai soli fini dello storno delle fatture duplicate e, quindi, non debba essere riportata nei registri contabili dell’istante su cui non risulta alcuna duplicazione dei documenti. 

L’Agenzia delle Entrate sposa la proposta formulata dall’istante. 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria i file duplicati non sono stati automaticamente scartati dal Sistema d’Interscambio, così come previsto dal sistema di controllo, per via della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. 

Nel presupposto che la duplicazione dei documenti riguardi le medesime operazioni l’errore commesso dall’istante può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l’emissione di una nota di variazione. Nota di variazione, ovviamente, in diminuzione le cui rettifiche, diversamente da quelle in aumento dell’imponibile o dell’imposta, sono facoltative. 

In un caso simile, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n 395 del 7 ottobre 2019, ha precisato che l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse ‘può ricondursi alle figure ‘simili’ alle cause di ‘nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione’. 

Avvenuta la registrazione dei duplicati, quindi, l’istante può emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi. Queste note di variazione, inoltre, possono essere cumulative per ogni codice identificativo Iva di ciascun soggetto acquirente , indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si intende stornare l’importo complessivo e, indicando nel campo ‘causale’ la dizione ‘storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI’.