Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

L’ex dipendente estero trasferito in Italia beneficia del regime forfetario nonostante le cause ostative di cui alle lettere d-bis) e d-ter) del comma 57, della legge 190/2024



Il lavoratore dipendente in un Paese membro che chiude il rapporto di lavoro e si trasferisce in Italia per svolgere attività autonoma può fruire del regime forfetario in quanto non trovano applicazione le cause ostative disciplinate dalle lettere d-bis) e d-ter) del comma 57 della legge n. 190/2014.

26 settembre 2024 – Ora 19:00

tempo di lettura: 03′ 00″

È dedicato al regime dei forfetari il quesito formulato da una signora, nata in un Paese membro dell’Unione europea e residente dal 2023 in un altro Stato membro. 

L’istante evidenzia la volontà di voler trasferire la residenza in Italia dal 1°gennaio 2024 con l’intenzione di chiudere il rapporto di lavoro dipendente entro il 31 dicembre 2023 per poi aprire una partita Iva italiana. L’obiettivo è quello di svolgere l’attività di lavoro autonomo anche con soggetti diversi dall’attuale datore di lavoro. 

Per completezza di informazioni precisa di aver avuto compensi per lavoro autonomo nel 2023 superiori a 30 mila euro e di lavorare presso lo stesso datore di lavoro estero dal novembre 2021. 

La signora chiede all’Amministrazione finanziaria se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal regime dei forfetari disciplinate dalla legge n. 190/2014, articolo 1, comma 57, di cui alle lettere d-bis e d-ter. 

Ci riferiamo nello specifico (lettera d-bis) all’esclusione dal regime dei forfetari nei confronti delle ‘persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodo d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro’ e (lettera d-ter) all’esclusione dal regime dei forfetari nei confronti dei ‘soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr n. 917/1986, eccedenti l’importo di 30 mila euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato’

L’Agenzia delle Entrate prima di entrare nel merito premette che fornisce il proprio parere nel presupposto che il soggetto istante sia effettivamente residente all’estero nell’anno 2023 e che, come espresso nell’istanza di interpello, trasferisca nel 2024 la residenza in Italia per svolgervi attività di lavoro autonomo. 

Come anticipato, la legge n. 190/2014 ha previsto un regime fiscale agevolato, ovvero il regime dei forfetari, a vantaggio dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. 

In merito alla causa ostativa di cui si chiede conto nell’istanza, l’Agenzia rileva che detta previsione esclude che possano avvalersi del regime dei forfetari le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta.

Con riferimento al caso prospettato, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. 

Inoltre, in merito alla causa ostativa di cui alla lettera d-ter del comma 57, va precisato che la stessa dispone che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti e redditi assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro e che la verifica di tale soglia non conta se il rapporto di lavoro è terminato. 

La signora ha evidenziato l’intenzione di voler cessare il rapporto di lavoro dipendente entro il 31 dicembre 2023, ovvero prima del 2024 quando intende avvalersi del regime dei forfetari. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, ha ribadito che ‘ l’accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che: nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30 mila euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente’. 

Pertanto, a partire dal 2024, la signora può applicare il regime dei forfetari in quanto non risultano integrate le cause ostative di cui alle lettere d-bis e d-ter, sempre in presenza dei requisiti di legge.