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Liquidazione Iva di gruppo: per l’opzione rileva la data di iscrizione presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote



02 maggio 2022 – Ore 12:00
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Ai fini dell’applicazione della liquidazione dell’Iva di gruppo rileva la data di iscrizione presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote con il quale la società controllante acquisisce il controllo delle controllate.

Con la risposta n. 241 del 29 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una società che aveva acquisito il totale controllo di tre società ma in date diverse.

La stessa riferiva la volontà di voler applicare a sé stessa e alle tre controllate la liquidazione dell’Iva di gruppo. A tal fine il decreto Iva prevede che possano rientrare nel perimetro della disposizione in esame esclusivamente le società controllate ‘almeno dal 1°luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione’ .

Per individuare la data di decorrenza del possesso del controllo l’istante chiedeva se dovesse considerare la data di deposito dell’atto di cessione delle quote presso il Registro delle imprese o la data di iscrizione nel Registro stesso.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo costituisce un particolare metodo di liquidazione dell’Iva che consente alle società controllanti e controllate appartenenti al medesimo gruppo di compensare, all’interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie sorte in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.

L’articolo 73, comma 3, del decreto Iva e il decreto ministeriale 13 dicembre 1979 disciplinano la materia in parola evidenziando i requisiti soggettivi per l’adesione e le modalità applicative.

Al fine di evitare pratiche fraudolente o elusive, l’articolo 2 del decreto ministeriale citato dispone che possono partecipare alla liquidazione Iva di gruppo le società di capitali e le società di persone le cui azioni sono possedute almeno dal 1°luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi. La ratio della norma è tesa ad assicurare che l’acquisizione del controllo costituisca un’operazione avente una valida ragione economica e non un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale.

Non è dunque consentito l’accesso alla liquidazione dell’Iva di gruppo alle società che solo occasionalmente sono tra loro vincolate.

In capo all’acquirente pende l’obbligo di iscrizione dell’atto di trasferimento delle quote presso il Registro delle imprese. Solo a seguito di questa iscrizione l’acquirente è tutelato in caso di cessioni plurime.

In argomento è bene ricordare l’articolo 2193 c.c. che condiziona l’opponibilità di un atto nei confronti dei terzi all’iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese. ‘I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza’ .

Il fisco, ovviamente, è un soggetto terzo rispetto alla società e ai contraenti dell’atto di trasferimento; pertanto, in assenza dell’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese, non può conoscere l’identità del soggetto che riveste lo status di socio, mentre ai fini dell’esercizio di un’opzione – quale quella in esame – l’esistenza dei relativi presupposti necessita di certezza.

Per individuare con certezza il momento dal quale sussiste il requisito del controllo, rilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo, rileva la data di iscrizione presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote con il quale l’Istante ha acquisito il controllo.

Inoltre l’opzione ha effetto su tutte le operazioni effettuate dal 1°gennaio dell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare la stessa e non trova applicazione per una frazione d’anno. Conseguentemente la scelta prospettata dalla società istante di liquidare separatamente l’Iva mensile di ciascuna società non può trovare applicazione perché avrebbe inibito per l’anno solare 2022 l’accesso alla liquidazione Iva di gruppo.

Ugo Cacaci