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Liti fiscali pendenti: slittano i termini per la domanda – Pagamenti a rate trimestrali o mensili – Online il modello aggiornato



09 luglio 2023 – Ore 10:45

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il provvedimento del 5 luglio 2023, dà attuazione all’articolo 20 del decreto legge ‘Bollette’ che ha modificato i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Suprema corte.

Proprio l’articolo 20 proroga dal 30 giugno al 30 settembre prossimo il termine per aderire alla chiusura agevolata delle liti pendenti e modifica le date entro le quali effettuare i primi tre versamenti per coloro che hanno optato per il pagamento rateale delle somme dovute. Dopo le prime tre rate da corrispondere entro il 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023, diventa possibile, in alternativa alla rateazione trimestrale, il versamento degli importi in 51 rate mensili, a decorrere da gennaio 2024.

Il provvedimento approva le modifiche al modello di presentazione telematica delle istanze di adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate unitamente alle istruzioni per le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute. 

Naturalmente l’aggiornamento del modello di definizione agevolata delle liti tributarie interessa le controversie pendenti al 1°gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che ha provveduto ad aggiornare la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Come anticipato, entro il 30 settembre prossimo va presentata la domanda di definizione per ogni controversia tributaria. L’istanza va trasmessa per via telematica ed è esente da imposta di bollo. 

Sempre entro il 30 settembre 2023 va versato l’importo dovuto o corrisposta la prima rata. Se le somme dovute superano i 1.000 euro è possibile optare per il pagamento rateale che può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54, sempre di pari importo, con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, di tipo mensile, così come introdotta dalla manovra 2023.

Entrambe le opzioni, trimestrale e mensile, prevedono il pagamento delle prime tre rate alle scadenze sopra riportate, ovvero 30 settembre, 31 ottobre e 20 dicembre 2023. Il contribuente che opta per il pagamento trimestrale s’impegna a pagare in un massimo di 17 rate, entro i termini del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Chi preferisce il nuovo sistema di rateizzazione mensile, dopo le prime tre, versa in un numero massimo di 51 rate che, a decorrere da gennaio 2024, scadono l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. Prevista un’unica eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno: il pagamento scade il giorno 20 del mese.

Dopo il pagamento della prima rata sono dovuti gli interessi legali per le rate successive.