Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Mancata presentazione della dichiarazione Iva – Con l’adempimento spontaneo è possibile rimediare



09 luglio 2022 – Ore 00:25
tempo di lettura: 01′ 50″

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 5 luglio scorso, ha definito le modalità con le quali il fisco mette a disposizione dei contribuenti i dati delle fatture elettroniche relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi Iva per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2021 o del quadro VE.

L’Amministrazione finanziaria trasmette una comunicazione contenente le informazioni delle comunicazioni per valutarne la correttezza dei dati e consentire al contribuente di fornire elementi o giustificazioni in caso di anomalie riscontrate.

L’omessa o errata comunicazione può essere sanata dal contribuente con la presentazione della dichiarazione Iva, entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, previo versamento delle sanzioni in misura ridotta grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Chi ha presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2021 senza il quadro VE ha la possibilità di mettersi in regola secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla comunicazione delle violazioni commesse.

La possibilità di avvalersi di questo istituto prescinde dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o, ancora, altre attività di controllo di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Non è possibile, tuttavia, avvalersi della procedura qualora sia stato già notificato l’atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento; oppure se è già stata recapitata la comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972 riscontrata a seguito degli esiti del controllo formale effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento indica anche le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere all’Amministrazione ulteriori informazioni relative alla loro posizione o comunicare fatti, elementi e circostanze ignote al fisco che siano utili a giustificare eventuali violazioni emerse dal confronto tra le fatture elettroniche e le dichiarazioni presentate.

Come di norma i destinatari delle segnalazioni hanno la possibilità di consultare le comunicazioni ricevute al proprio domicilio digitale ossia attraverso il cassetto fiscale e l’interfaccia web ‘Fatture e Corrispettivi’.