Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Manovra 2023 – Definizione agevolata dei debiti tributari



22 gennaio 2023 – Ora 12:30

tempo di lettura: 02′ 20″

La manovra 2023 ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato i debiti tributari emersi nel corso del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e per i quali al 1°gennaio 2023 è in corso il pagamento rateizzato.

La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 si riferisce alle rateazioni regolarmente intraprese negli anni precedenti per le quali al 1°gennaio 2023 non si è verificata alcuna causa di decadenza. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, ha definito il perimetro della chiusura agevolata degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni degli anni 2019, 2020 e 2021. Il documento di prassi amministrativa, ricorrendo ad esempi concreti, illustra anche le altre possibilità offerte dalla legge di Bilancio 2023, ovvero la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1°gennaio scorso e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dai controlli sulle dichiarazioni. Tale estensione dei piani di rateazione prescinde dal quantum dovuto, ossia dall’ammontare dei debiti da saldare.

Come anticipato, possono avvalersi della definizione agevolata le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. La chiusura agevolata prevede il pagamento per intero delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o corrisposte in ritardo. 

Caratteristica della definizione agevolata è proprio la riduzione dal 10% al 3% delle sanzioni dovute. Per agevolare i contribuenti nella definizione degli importi residui da versare, con sanzione ridotta, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito foglio di calcolo – xlsx (versione 1,1) che contiene le istruzioni per la compilazione del foglio ‘Calcolo debito residuo’.

Tale definizione agevolata si applica anche in caso di lieve inadempimento che si verifica quando il ritardo nel versamento non supera i 7 giorni come pure in caso di tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della successiva. La sanzione ridotta trova applicazione anche in caso di carenze non superiori al 3% e a 10mila euro nel versamento degli importi dovuti.

Rientrano nella definizione agevolata le comunicazioni che al 1°gennaio 2023 risultino già recapitate per le quali, alla stessa data non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 per gli avvisi telematici) per il pagamento degli importi dovuti o della prima rate e le comunicazioni recapitate dopo lo scorso 1°gennaio. Parimenti ammesse le rateazioni avviate in anni precedenti, per le quali al 1°gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. 

La legge n. 197/2022, meglio nota come manovra 2023, ha modificato anche la disciplina della rateazione degli importi dovuti a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Il contribuente ha sempre la facoltà di optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si tratta di un’agevolazione non trascurabile in quanto originariamente le rate previste erano 8. Tale possibilità interessa oltre le rateazioni da avviare anche quelle in corso al 1°gennaio scorso.

Ugo Cacaci