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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri – Utilizzazione di un software ‘velocizzatore’



Con un’istanza di interpello un soggetto fa presente di voler commercializzare un software ‘velocizzatore’ della procedura web denominata ‘documento commerciale on line’ e chiede se l’applicativo e la procedura ipotizzata sono legittimi.

Per le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate è fatto obbligo, dal 1°gennaio 2020, di documentare i relativi corrispettivi tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico. Tali adempimenti si possono assolvere con:

  • registratore telematico (RT);
  • procedura web ‘documento commerciale on line’ attraverso il portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • procedura transitoria nei termini previsti dal comma 6-ter dell’articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

Il legislatore ha inoltre demandato ad un decreto del Mef di concerto con il Mise, l’individuazione delle ‘tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni’. Il decreto in questione ha previsto che ‘i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr n. 633/1972, tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che non sono esonerati dalla medesima, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata’.
In riferimento alla procedura web ‘documento commerciale online’ l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 413, chiarisce che ‘deve escludersi la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione o di qualunque comportamento che, anche solo potenzialmente, violi l’unità e la contestualità dell’adempimento e consenta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all’Agenzia delle Entrate’.

Laddove il ‘velocizzatore’ ipotizzato rispetti tali prescrizioni, nulla osta al suo utilizzo.

Ugo Cacaci

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