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Miglioramento energetico degli impianti di illuminazione: Iva al 10% ma esclusa la cessione del credito per il cliente



Gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione sono assoggettati all’Iva agevolata indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per lo svolgimento. È quanto emerge, in sintesi, nella risposta n. 576 del 10 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate data ad una società intenzionata a conoscere la corretta applicazione dell’aliquota Iva nel rapporto di fatturazione con il cliente finale. La stessa chiedeva inoltre se fosse possibile per quest’ultimo avvalersi, quale modalità di pagamento, dell’istituto della cessione del credito introdotto dal decreto Rilancio.
Nel caso prospettato una società stipulava con un cliente un contratto volto al miglioramento, in termini di efficienza energetica, degli impianti di illuminazione di un condominio. In merito all’applicazione dell’Iva agevolata l’Agenzia ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
L’articolo 7, comma 1, della legge n. 488/1999, lettera b) stabilisce che godono dell’applicazione dell’aliquota al 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione in oggetto, introdotta il 1°gennaio 2000, è stata più volte prorogata ed è divenuta permanente a partire dal 1°gennaio 2012.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, ha precisato che ‘la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera’. Nella stessa circolare si è aggiunto che ‘qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione’. Qualora, invece, il valore del bene significativo superi tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.

In merito all’intervento descritto dalla società istante l’Agenzia ritiene che lo stesso rientri nell’ambito di applicabilità dell’aliquota agevolata, in quanto il relativo oggetto è riconducibile alle casistiche contemplate nell’articolo 7 della legge n. 488/1999.
Relativamente al secondo quesito, ossia alla possibilità di ricorrere all’istituto della cessione del credito per gli interventi di efficienza energetica, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che dal 1°gennaio 2020 non è più possibile per gli interventi sopra indicati optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per i medesimi interventi.
Tale detrazione trova applicazione limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica.

Ugo Cacaci

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