Misure per l’attuazione del Pnrr in materia fiscale e finanziaria
03 maggio 2022 – Ore 18:45
tempo di lettura: 06′ 00″
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso il decreto legge n. 36/2022, meglio conosciuto come ‘decreto Pnrr 2’ rubricato ‘Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza’.
L’obiettivo del Governo è accelerarne l’attuazione. Tra le disposizioni in chiave anti evasione l’articolo 18, comma 1, anticipa al 30 giugno prossimo le sanzioni per gli esercenti che non accetteranno pagamenti con carte di credito o di debito. Di questo abbiamo parlato in un precedente articolo al quale rimandiamo per completezza d’informazione.
Sempre l’articolo 18, comma 2, estende l’obbligo della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Viene meno, pertanto, l’esonero che era stato previsto per alcune categorie, come i contribuenti in regime di vantaggio o per i forfettari e, ancora, per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini Iva e delle imposte sui redditi e che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito proventi da attività commerciali di importo non superiore a 65mila euro.
Fino al 31 dicembre 2023, però, potranno ancora continuare ad emettere soltanto fattura cartacea le micro partite Iva, ossia quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro. Per queste realtà l’obbligo di fatturazione elettronica utilizzando il Sistema di interscambio (SdI) scatterà solo a partire dal 1°gennaio 2024.
Il decreto fisco-lavoro, collegato alla legge di Bilancio 2022, ha prorogato a tutto il 2022 il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Dunque, anche per il 2022 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria secondo le modalità ordinarie.
I dati fiscali che vengono trasmessi al Sistema tessera sanitaria restano a disposizione della Pa per l’applicazione delle imposte e, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.
L’obbligo di fatturazione elettronica che scatterà dal 1°luglio 2022 si caratterizza per un approccio ‘soft’. Infatti, per il periodo luglio-settembre 2022 le sanzioni amministrative di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997 non troveranno applicazione se la fattura elettronica verrà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Dunque, rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura ‘immediata’, l’emissione delle e-fatture conquista tempo. Se rispetterà questo termine il cedente o prestatore eviterà la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Nonostante l’approccio ‘soft’ l’obbligo della fatturazione elettronica allargato ai soggetti forfettari ha suscitato le proteste dei commercialisti in quanto l’entrata in vigore della misura al 1° luglio comporterà la necessità di avere un esercizio con una parte di fatture cartacee e l’altra elettroniche. Il Consiglio nazionale di categoria si augura che il Parlamento, nell’iter di conversione in legge, modifichi la norma al fine di evitare una gestione mista del periodo fiscale. I consulenti ritengono più opportuno che lo strumento trovi avvio ad inizio anno fiscale anche per preservare e garantire una maggiore efficienza dello stesso.
È opportuno ricordare che l’obbligo della e-fattura non sussiste per le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti all’estero, ancorché dotati di partita Iva nazionale. Anche per i forfettari sarà necessaria la compilazione dell’esterometro per le operazioni poste in essere a partire dal 1°luglio.
Il quarto comma dell’articolo 18 è dedicato all’invio dei dati mediante Pos, ovvero mediante un dispositivo che permette di accettare pagamenti con carte di credito, debito e prepagata attraverso la lettura di un chip. L’acronimo Pos deriva dall’inglese ‘Point Of Sale’ che significa letteralmente ‘punto di vendita’. Gli intermediari finanziari che emettono moneta elettronica sono tenuti a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di negozi, esercizi commerciali e studi professionali nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con questi strumenti tracciabili. Anche in questo caso la ratio è quella di contrastare l’evasione, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati.
L’articolo 19 del decreto Pnrr 2 istituisce il Portale nazionale del sommerso gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Questo strumento sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato stesso, l’Inps e l’Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi realizzati anche in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Nel Portale confluiscono i verbali ispettivi ed i provvedimenti consequenziali all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. L’iniziativa intende monitorare il fenomeno del lavoro sommerso sull’intero territorio nazionale e programmare un’efficace attività ispettiva. Verbali e materiali derivanti dai controlli costituiranno memoria dell’illecito anche per evidenziare le imprese che fanno ricorso al lavoro ‘nero’ che, secondo l’ultimo rapporto Istat, vale complessivamente 203 miliardi di euro, pari all’11,3% del Pil.
Al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Inail promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Pnrr. Vengono previsti, tra gli altri:
- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggior crescita occupazionale;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ugo Cacaci