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Modalità di esercizio della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati



Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento Prot. n. 60353 del 3 marzo 2021, ha disposto le modalità di esercizio con cui i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi potranno optare per la proroga in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 34/2019.

Ci riferiamo alla possibilità di prorogare per ulteriori cinque anni il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per gli ‘impatriati’.

L’opzione è riconosciuta ai lavoratori già iscritti all’Aire o ai cittadini Ue che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, che intendeva incentivare il rientro in Italia attraverso la riduzione di una parte del reddito prodotto nel Bel Paese.

In particolare la norma prevede il versamento, mediante il modello di pagamento F24, di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto interessato ha almeno un figlio minorenne o è diventato proprietario di un immobile residenziale in Italia o, ancora, ha intenzione di acquistarlo entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento.

Il versamento scende invece al 5% dei redditi prodotti in Italia qualora al momento dell’esercizio dell’opzione il soggetto abbia almeno tre figli minorenni e ha acquistato o acquisterà un’abitazione in Italia entro diciotto mesi dalla data di pagamento, pena la restituzione del beneficio fruito.

L’importo sopra espresso deve essere corrisposto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti per i quali tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 effettuano il versamento entro 180 giorni dal 3 marzo 2021, ossia entro il prossimo 3 settembre.

Richiesta al sostituto d’imposta e comunicazione dell’opzione

Per beneficiare della proroga i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, come sopra, per i lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data del 3 marzo 2021.

La richiesta del lavoratore deve contenere:

  • nome, cognome e data di nascita;
  • codice fiscale;
  • l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
  • l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo;
  • i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  • l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
  • gli estremi del versamento.

Coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Adempimenti del sostituto d’imposta

I datori di lavoro, ricevuta la comunicazione di opzione da parte del dipendente, operano le ritenute:

  • sul 50% delle somme e valori imponibili, qualora i lavoratori, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di avere almeno un figlio minorenne o che siano divenuti proprietari, successivamente al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o, ancora, che hanno intenzione di acquistare un’abitazione entro diciotto mesi dall’esercizio dell’opzione;
  • sul 10% del loro ammontare nel caso di lavoratori che al momento dell’opzione comunichino di avere almeno tre figli minorenni o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti d’imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale indicata sopra, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Motivazioni

Il provvedimento delle Entrate stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitino l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Per il versamento va utilizzato il modello F24 con il codice tributo che l’Agenzia provvederà ad istituire. La corresponsione dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Qualora il primo periodo di fruizione dell’agevolazione sia terminato il 31 dicembre 2020, il versamento andrà effettuato entro il prossimo 3 settembre.
Per l’applicazione dell’agevolazione in commento i lavoratori dipendenti devono presentare richiesta al proprio datore di lavoro mentre i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

articolo pubblicato il 06 marzo 2021

a cura di Ugo Cacaci