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Modello 730/2021: le novità



L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del modello 730/2021, periodo d’imposta 2020, che dovrà essere presentato entro il termine lungo, ossia entro il 30 settembre 2021 invece della solita scadenza di fine luglio. Il 730 precompilato 2021 sarà disponibile per i contribuenti a partire dal 30 aprile 2020.

Con il provvedimento del 15 gennaio 2021, in realtà, l’Amministrazione finanziaria ha reso disponibile il modello 730/2021, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale ma anche il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, il modello 730-2 per il sostituto d’imposta ed il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta. Sempre con il provvedimento del 15 gennaio l’Agenzia ha approvato la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Il modello ha recepito le modifiche normative riguardanti l’anno d’imposta 2020. Tra queste spicca in primis il superbonus al 110% seguito dal bonus facciate, dal credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, il bonus vacanze, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati che sostituisce il bonus Renzi e la detrazione d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto alla malattia pandemica.

L’Amministrazione finanziaria ha deciso di non modificare la struttura della sezione legata al bonus degli immobili, procedendo all’inserimento di una casella da barrare per veicolare la maxi-detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022 a fronte di interventi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus 110%) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%) posti in essere su unità immobiliari residenziali.

Dal 1°luglio 2020 ai lavoratori dipendenti o assimilati in possesso di un reddito complessivo fino a 28 mila euro viene riconosciuto il trattamento integrativo c.d. ‘600 euro’ che fa lievitare l’importo delle buste paga. I lavoratori con redditi da 28 mila a 40 mila euro hanno diritto, invece, ad una detrazione che decresce fino ad azzerarsi con l’aumentare del reddito. Entrambe dovranno comparire nel rigo C14 del modello 730 per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di conguagliare correttamente l’Irpef complessiva. Sempre dal 1°luglio 2020 non è più possibile fruire del bonus Irpef.

Dal 1°gennaio 2020 è entrato in vigore il ‘bonus facciate’ che prevede una detrazione del 90% sulle spese poste in essere per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici ubicati nelle zone A e B. Sono ammessi al bonus esclusivamente gli interventi sulle strutture opache delle facciate, su balconi, ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo e non sono previsti limiti massimi di spesa.

Il decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) ha prorogato il termine di utilizzo del ‘bonus vacanze’ che prevede un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, villaggi turistici, campeggi, agriturismi e bed & breakfast ubicati in Italia. Il bonus poteva essere richiesto dal 1°luglio al 31 dicembre 2020 e fruito fino al 30 giugno 2021. Chi si è avvalso di questa agevolazione entro il 31 dicembre 2020 può beneficiare nel modello 730/2021 della detrazione pari al 20% della spesa sostenuta fino al tetto massimo indicato.

Da quest’anno i contribuenti hanno la possibilità di destinare il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per effettuare questa scelta è stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1.

Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del Tuir.

Nuova casella ‘Codice Stato estero’: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività lavorativa, sono tenuti ad indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima del trasferimento in Italia.

Al fine di favorire la mobilità sostenibile è stato previsto il bonus bici per l’acquisto di monopattini e biciclette elettriche e di servizi di mobilità elettrica posti in essere dal 1°agosto al 31 dicembre 2020. Anche questi trovano posto nel nuovo modello 730.

Nel modello 730/2021 sarà possibile inserire anche gli importi delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19 che possono essere portati in detrazione.

In materia di detrazioni dal 2020 trovano applicazione due novità importanti.

La legge di Bilancio 2020 ha disposto che, dall’anno d’imposta 2020, le detrazioni d’imposta per le spese di cui all’articolo 15 del Tuir variano in base all’importo del reddito complessivo. Spettano per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro. Il superamento di questo limite fa decrescere il credito fino ad azzerarlo al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240 mila euro.
La stessa legge di Bilancio ha inoltre previsto che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda del 19% degli oneri spetta a condizione che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili. La misura non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e per le prestazioni sanitarie rese da strutture strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Ugo Cacaci