Modificazioni in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
20 luglio 2022 – Ore 18:50
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Dal 16 luglio 2022 sono in vigore le novità del decreto legge Aiuti sulle nuove dilazioni.
Per la precisione la legge n. 91/2022 che ha convertito il decreto in parola ha introdotto nel testo l’articolo 15-bis che contiene disposizioni urgenti in materia di liquidità.
Con le nuove disposizioni diventa possibile chiedere una nuova dilazione per debiti fiscali diversi da quelli decaduti. Questa chance può riguardare singole partite a ruolo e non necessariamente tutti i carichi affidati all’agente della riscossione.
Grazie a questa novità la decadenza da un piano di dilazione non impedisce né la conservazione di altri piani né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi.
Il comma 1 secondo periodo dell’articolo 15-bis dispone il raddoppio, da 60 mila a 120 mila euro, del limite di debito massimo, riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Salgono, invece, da cinque ad otto le rate non pagate che determinano la decadenza del piano di dilazione.
Abbiamo già anticipato che la decadenza da un piano di dilazione non impedisce la possibilità di chiederne un altro per carichi diversi da quelli decaduti. Tuttavia, chi decade dalla rateazione non può procedere ad una nuova dilazione del debito scaduto.
In sostanza con l’articolo 15-bis il legislatore consente alle imprese, ai professionisti e ai contribuenti di far fronte alle esigenze di liquidità parcellizzando il debito vantato. La presentazione della domanda di rateazione non obbliga l’agente della riscossione a verificare l’ammontare totale del debito iscritto a ruolo e a predisporre il piano di rientro per l’intera somma.
In linea di principio il debitore non ha la possibilità di dilazionare solo parte dei carichi scaduti e in presenza di una dilazione pregressa decaduta, la ricezione di una nuova cartella di pagamento da parte del debitore non gli consente di chiedere una dilazione dell’importo, a meno che non provveda al saldo dell’intera somma scaduta.
La novità contenuta nella legge di conversione del decreto Aiuti consente di proporre istanze autonome, riferite a ciascun carico o partita di ruolo. Il vantaggio rappresentato dal nuovo limite di 120 mila euro consente ad ogni soggetto interessato di presentare istanza di rateazione senza dover sommare la totalità dei carichi affidati. Analoghe considerazioni valgono per la nuova condizione di decadenza che, come detto, da 5 rate non pagate sale ad 8.
Le nuove disposizioni si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento delle istanze di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 91/2022, ossia dal 16 luglio 2022. In merito alle istanze già presentate ed in caso di decadenza dalla rateazione è sempre possibile dilazionare il debito a condizione che vengano soddisfatte per intero le quote scadute. In questo caso la nuova istanza potrà essere gestita secondo le nuove disposizioni.
Ugo Cacaci