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Nel nuovo modello Iva la sospensione dei versamenti per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e un nuovo campo per le esenzioni sulle cessioni di Dpi



Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, lo scorso 15 gennaio, ha firmato quattro provvedimenti che contengono le versioni definitive dei modelli 730, Certificazione unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. I modelli pubblicati andranno presentati nel corso dell’anno in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi.

Con il provvedimento prot.n. 13095/2021 sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021.Ci riferiamo al modello di dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto relativo all’anno 2020 da presentare nel 2021 e al modello Iva Base/2021 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2021.
Il modello Iva/2021 va presentato, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1°febbraio e il 30 aprile 2021. Di seguito riportiamo le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione Iva/2021.

Nella sezione 2 del quadro VA è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai contribuenti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono due le informazioni richieste in questo rigo. Nella casella 1 il contribuente è chiamato ad indicare il codice della norma che ha consentito la sospensione del versamento. Nel campo 2, invece, andrà indicato l’importo dei versamenti sospesi in virtù della norma richiamata nella casella 1. Il nuovo rigo VA16 dovrà essere compilato anche dalle società in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione e che nell’anno 2020 hanno partecipato ad una procedura Iva di gruppo.

Nella sezione 3, rigo VF30 del quadro VF è stata prevista la nuova casella 10 che dovrà essere barrata dagli imprenditori agricoli i quali, in virtù dell’estensione disciplinata dalla legge di Bilancio 2020, hanno applicato il regime forfettario all’attività di oleoturismo. Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tener conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto Ristori (Dl n. 34/2020) e all’articolo 1, comma 453 della legge di Bilancio 2021. Il riferimento è al regime di esenzione, previsto per il solo 2020, relativo alle cessioni di dispositivi di protezione individuale.

Il quadro VI concernente la disciplina delle dichiarazioni d’intento tiene conto delle disposizioni contenute nell’articolo 12-septies del decreto legge Ristori che ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Di conseguenza il quadro VI è stato soppresso.

Nel quadro VQ è stata prevista la nuova colonna 7 per indicare l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presenta anno d’imposta.

La sezione 3 del quadro VL prevede il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

La sezione 1 del quadro VO prevede il rigo VO16 riservato a coloro che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri della Ue diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Ugo Cacaci

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