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No ai contributi Covid-19 del decreto Sostegni per i costi ribaltati alla società di leasing



17 settembre 2021 – Ore 19:30
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Non può fruire del contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge Sostegni la società che si limita ad operare il ribaltamento dei costi alla società di leasing.

Con la risposta a interpello n. 601/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da Covid-19 disciplinate dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.

Una società, nel 2019, stipulava un contratto di leasing relativamente ad un fabbricato commerciale da utilizzare come bene strumentale che ai tempi era da costruire ed oggi è in corso di costruzione. A finanziare l’operazione è la società concedente, ma la realizzazione dei lavori avviene su indicazione e responsabilità della Srl utilizzatrice. Il contratto di leasing qualifica quest’ultima società come committente dei contratti di appalto a costruire, le imprese scelte dalla società utilizzatrice per la realizzazione delle opere come appaltatrici e la concedente come finanziatore. Le società costruttrici fatturano gli stati di avanzamento lavori all’utilizzatrice, la quale rifattura gli stessi importi alla concedente, che paga direttamente i fornitori.

Le fatture che la Srl istante riceve per la costruzione del fabbricato, così come quelle, di pari importo, che emette nei confronti della società di leasing, costituiscono ‘partite di giro’: le fatture passive non rappresentano costi o spese, così come le fatture attive non rappresentano ricavi, e vengono perciò contabilizzate rispettivamente come debiti e crediti che si compensano totalmente.

Con riguardo all’esercizio 2019, per l’operazione di leasing l’istante ha ricevuto fatture passive e rifatturato alla società di leasing un certo importo più Iva. Tra le fatture del 2019 figurano anche quelle riepilogative degli oneri sostenuti per il terreno edificabile prima della stipula del contratto di leasing, rifatturate alla società di leasing dopo la stipula del contratto stesso. Con riguardo all’esercizio 2020 l’istante ha invece ricevuto fatture passive e rifatturato alla società di leasing un diverso importo più Iva.

Considerato che il decreto Sostegni all’articolo 1 prevede, per le imprese colpite dall’emergenza Covid, un contributo a fondo perduto condizionato alla riduzione del 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019, la Srl istante chiede se nel calcolo del fatturato medio mensile debbano o meno essere considerate le fatture di riaddebito emesse nei confronti della società di leasing.

La società istante ritiene corretto escludere dal calcolo del fatturato le fatture emesse alla società di leasing sia nel 2019 che nel 2020, in quanto esse rappresentano mere ‘partite di giro’ e non ricavi o entrate per la società istante.

L’Agenzia delle Entrate rammenta che il decreto legge Sostegni all’articolo 1 prevede il riconoscimento di ‘un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario’ nella misura e alle condizioni stabilite dal decreto stesso.

L’indennizzo riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria in corso. Ci riferiamo ai contributi a fondo perduto del decreto Ristori, del Ristori-bis, del decreto Agosto e del decreto Rilancio.

L’Amministrazione finanziaria, con le circolari n. 15/E e n. 25/E del 2020 e, recentemente, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 ha fornito chiarimenti in merito ai contributi a fondo perduto Covid-19.

Relativamente al tema trattato nel presente interpello l’Agenzia ritiene che, in relazione all’attività immobiliare descritta in istanza, considerato che la Srl istante si limita ad operare il ribaltamento dei costi alla società di leasing, la stessa non può fruire del contributo Sostegni.

Ugo Cacaci

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