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No al sismabonus se l’asseverazione è tardiva



19 marzo 2021 – ore 22.00
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La presentazione tardiva della prescritta asseverazione rispetto alla domanda di Permesso di costruire impedisce di usufruire del c.d. sismabonus.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 192 del 18 marzo 2021, soddisfa il quesito sottoposto da una società intenzionata a ristrutturare, per mezzo di demolizione e ricostruzione con ampliamento, alcuni immobili acquistati. La volontà è quella di trasformarli in due edifici da utilizzare nell’esercizio della propria attività d’impresa.

La società dichiara che per l’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione ha presentato domanda di Permesso di costruire in data 2019 rilasciato dall’Amministrazione comunale a dicembre 2020.

Di fatto il chiarimento delle Entrate concerne la tempistica riguardante la presentazione della asseverazione del rischio sismico relativo agli edifici oggetto di intervento. In particolare, l’istante chiede delucidazioni in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 16, comma 1-quater del decreto legge n. 63/2013.

La società dichiara di svolgere, come attività secondaria, la compravendita e realizzazione di beni immobili da destinare all’esercizio dell’attività principale. Con cinque distinti rogiti, posti in essere tra ottobre 2017 e luglio 2019, ha acquistato alcuni immobili al fine di ristrutturarli tramite demolizione e ricostruzione con ampliamento . Il progetto prevede la realizzazione di due edifici da utilizzare nell’esercizio della principale attività d’impresa della società istante.

Gli edifici oggetto d’intervento sono ubicati in zona sismica 2 e, al termine dei lavori, avranno superfici più ampie ed una cubatura maggiore rispetto agli immobili preesistenti.

Per ottenere il rilascio dei regolari titoli edilizi per l’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione la società ha presentato due distinte richieste di Permesso di costruire, entrambe nel 2019. La seconda costituiva una variante dell’autorizzazione ricevuta nel 2018.

Nel 2020, prima della realizzazione dell’opera, la società produceva con documentazione integrativa le asseverazioni attestanti il rischio sismico di costruzione ante intervento.

La società ritiene di poter beneficiare del c.d. ‘sismabonus ordinario’, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16-bis, lettera i) del Tuir e articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, usufruendo della detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite di 96 mila euro per ciascun immobile e per ogni anno, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo, o delle maggiori detrazioni del 70% e 80% a seconda che vi sia la diminuzione di una o due classi di rischio.

Alla luce di ciò l’istante chiede se potrà beneficiare del c.d. sismabonus ‘ordinario’ e se possa applicare la detrazione nel limite massimo di 96 mila euro per unità esistenti prima della demolizione.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione fornita dalla società, nega il beneficio dell’agevolazione in argomento. Questo, alla luce della normativa che disciplina il sismabonus ordinario. Il documento di prassi amministrativa ricorda per quali interventi trova applicazione la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir e dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.

La circolare richiama il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017 n. 58 che detta le linee guida per la determinazione del rischio sismico e definisce le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Il citato decreto del Mit stabilisce che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile al termine degli stessi.

In particolare, è bene osservare che l’articolo 3, comma 3 del citato dm 58/2017, in vigore al momento della presentazione del Permesso di costruire, prevedeva la contestuale presentazione dell’asseverazione insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

Va da sé che la presentazione tardiva dell’asseverazione, prodotta nel 2020, successivamente alla richiesta di autorizzazione a costruire (2019) non consente alla società di accedere al sismabonus.

Solo dopo la presentazione dell’interpello, a seguito delle modifiche effettuate dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 24/2020, è stato previsto che ‘il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori’.
Tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020).

Considerato che, nel caso esaminato, l’Istante ha presentato domanda di Permesso di costruire nel 2019, come variante del 2018 e che non era allegata la prescritta asseverazione, non può beneficiare della detrazione in oggetto.

Ugo Cacaci