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Non beneficia dell’esenzione Iva l’ingresso ai locali museali per la visione di oggetti d’arte di nuova realizzazione



5 agosto 2023 – Ora 12:30

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Una società vuole sapere se la diffusione ‘virale’ delle immagini delle proprie opere esposte costituisce un ‘beneficio commerciale indiretto’ così da impedire l’applicazione dell’esenzione di cui al numero 22) dell’articolo 10 del Decreto Iva che richiede la mancanza dello scopo speculativo o commerciale. 

Ai fini dell’esenzione l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 417/2023, risponde che devono essere presenti tutti i requisiti richiesti dalla disposizione. La misura restrittiva è giustificata dal fatto che la ratio dell’esenzione Iva è quella di incentivare la divulgazione e la promozione della conoscenza di beni che abbiano rilevanti utilità sociale e culturale.

Una società riferisce di svolgere due attività. A quella di consulenza in materia di design, branding e marketing affianca servizi di realizzazione e allestimenti di stand e arredamento di negozi, connotati da un forte contenuto artistico-creativo. Destinatarie dei servizi sono le imprese operanti nel settore della moda, del food, della cosmetica e del luxury in generale. 

L’istante informa di voler intraprendere un servizio del tutto nuovo, ovvero l’esposizione al pubblico di proprie realizzazioni artistiche. Si tratta di oggetti e installazioni a contenuto innovativo che saranno tutelati da brevetto e diritto d’autore. 

Le opere verranno esposte in spazi espositivi sempre nuovi ed idonei all’accoglienza del pubblico. A tal fine saranno svolte campagne pubblicitarie, anche online e sui social media, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie esterne. 

Scopo principale dell’esposizione non è quello di agevolare la compravendita delle opere ai visitatori interessati, ma di divulgare al pubblico le realizzazioni di design e le decorazioni innovative. 

Naturalmente la società non nasconde la volontà di generare profitti ma vuole riuscirci attraverso la vendita ordinaria dei biglietti per l’ingresso dei visitatori agli spazi espositivi. 

La possibilità di scattare foto alle opere esposte e di postarle liberamente sui social da parte dei visitatori, costituisce un volano per una diffusione ‘virale’ delle immagini. Da questo la società mira ad aumentare la platea di chi accede ai locali museali.

Come anticipato, l’Istante vuole sapere se la diffusione ‘virale’ delle proprie opere costituisce un ‘beneficio commerciale indiretto’ così da impedire l’applicazione dell’esenzione Iva, prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22) del Decreto Iva che richiede l’assenza di scopi speculativi anche indiretti. 

Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22) del citato Decreto sono esenti da Iva ‘le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili’. È importante che siano rispettati tutti i requisiti indicati nella risoluzione n. 85/E/2004. Nello specifico si tratta di:

  • rilevante utilità sociale e culturale di quadri, fotografie ecc.;
  • esposizione a scopo divulgativo tesa a promuovere la conoscenza storico-artistica;
  • assenza di scopi speculativi o commerciali, anche indiretti. 

In merito a quest’ultimo requisito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti sussiste quando l’esposizione è finalizzata solo alla divulgazione e non anche alla commercializzazione delle opere artistiche esposte. 

Nel caso oggetto del presente interpello, la società riferisce che lo scopo del servizio non è quello di promuovere le opere e le realizzazioni artistiche ai fini commerciali. 

L’Amministrazione finanziaria sostiene che, di per sé, la divulgazione spontanea tramite social media delle opere artistiche della società da parte dei visitatori non costituisce un ostacolo all’applicazione dell’esenzione Iva. Lo è, invece, l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione, dovendo la stessa essere finalizzata alla promozione della conoscenza storica, artistica ecc..

In sostanza, per applicare il regime di esenzione Iva non basta esporre in spazi dedicati le proprie creazioni artistiche, anche in assenza di dichiarati scopi speculativi, ma è necessario che l’attività abbia una rilevanza culturale e sociale. Nel caso prospettato l’Amministrazione esprime perplessità sulla rilevanza sociale e culturale degli eventi. 

La ratio della norma è quella di incentivare la divulgazione e la promozione della conoscenza di beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale e che siano realizzati da autori di chiara fama. L’esposizione al pubblico, in tal caso, riveste certamente scopo divulgativo. L’Istante, invece, ha evidenziato l’intento di voler esporre opere artistiche nuove, di propria realizzazione. Questo rivela una difformità rispetto ai requisiti necessari i quali vanno interpretati in senso restrittivo come stabilito dall’articolo 132 della Direttiva Iva.