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Nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo



L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo che recepisce le novità e le estensioni dell’accesso al regime in parola introdotte con il Dlgs n. 221/2023 e con il Dlgs n. 108/2024.

18 dicembre 2024 – Ore 17:40
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Con il provvedimento del 17 dicembre 2024 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015.

Il regime in argomento ha il fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

I contribuenti interessati ad aderire al regime devono presentare la domanda utilizzando il modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito istituzionale.

Il modello va sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e Internazionale, esclusivamente per via telematica mediante Pec. Per i soggetti non residenti privi di Pec la richiesta di adesione va presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023) ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Il modello che attualmente è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate deve essere modificato a seguito delle modifiche intervenute con l’emanazione del decreto del Mef 6 dicembre 2024 attuativo delle misure contenute nel Dlgs n. 128 del 5 agosto 2015, come modificato dal Dlgs n 221/2023.

Proprio il decreto n. 221 del 2023 ha apportato significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto estendendo l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume d’affari o di ricavi:

non inferiore a 750 milioni di euro a decorrere dal 2024;
non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dal 2026;
non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Sempre in merito ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024 ha previsto l’estensione del regime di adempimento collaborativo ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme di società, imprese ed enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice civile, a patto che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali di legge e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Relativamente ai requisiti oggettivi il decreto 221 ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del decreto, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La certificazione è funzionale ad una maggiore ‘standardizzazione’ del sistema e al rafforzamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime.