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Nuovo modello di comunicazione della cessione del tax credit affitti



Con il provvedimento del 14 dicembre 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti e le relative istruzioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge Rilancio.
Il nuovo modello sostituisce quello allegato al provvedimento del 1°luglio 2020 che ha definito le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per botteghe e negozi e canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.

Il credito d’imposta sui canoni di locazione corrisposti dagli inquilini e disciplinato dall’articolo 28 del decreto legge Rilancio (Dl n. 34/2020) convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 è stato oggetto di numerosi provvedimenti che ne hanno esteso il periodo di applicazione.

L’articolo 77 del decreto legge ‘Agosto’ (Dl n. 104/2020) convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha inserito nel tax credit i canoni di affitto del mese di giugno 2020, nonché, per le imprese turistico-ricettive, i canoni fino al 31 dicembre 2020. L’articolo 8 del decreto legge Ristori ha esteso il credito d’imposta ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori Ateco riportati nell’Allegato 1 al citato decreto Rilancio. Infine, l’articolo 4 del decreto legge Ristori-bis (Dl n. 149/2020) ha ricompreso nel credito d’imposta i canoni del trimestre ottobre, novembre e dicembre 2020 per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al decreto Ristori-bis e per le imprese con codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.122 che hanno sede operativa nelle c.d. zone rosse.

A differenza del provvedimento di luglio questo nuovo del 14 dicembre consente l’invio della comunicazione anche agli intermediari e riporta i nuovi campi per le mensilità da luglio a dicembre 2020 oggetto dei più recenti provvedimenti. Per la comunicazione delle cessioni effettuate c’è tempo fino al 31 dicembre 2021.
Già è noto che il cessionario può utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ceduti attraverso il mod. F24 a partire dal giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione telematica della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità.
Qualora il cessionario non utilizzi per intero il credito acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in cui è comunicata la cessione, non può riportare all’anno seguente l’eccedenza né chiederla a rimborso. Il cessionario è legittimato a cedere i crediti ma solo entro la fine dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione. Quindi, chi nel 2020 ha acquisito il tax credit affitti ma non lo utilizzerà entro il 31 dicembre dovrà cederlo per non vedersi cancellato il bonus.

Ugo Cacaci