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Nuovo tax credit a favore dello sport



L’articolo 81 del decreto Agosto (dl n. 104/2020) prevede un credito d’imposta, pari al 50%, degli investimenti pubblicitari effettuati da leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche. Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate.

L’investimento in campagne pubblicitarie, di importo non inferiore a 10mila euro,  deve essere sostenuto da leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15milioni di euro. Le beneficiarie del tax credit devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Le spese di pubblicità sostenute dal soggetto erogante devono mirare alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi posti in essere dallo stesso attraverso le manifestazioni e gli eventi di cui le società e le associazioni sportive sono protagoniste.

Il bonus in investimenti pubblicitari è concesso nei limiti del regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’.

Per l’anno 2020 i fondi messi a disposizione ammontano a 90 milioni di euro. Qualora si rivelassero insufficienti verranno ripartiti in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

 

articolo a cura di Ugo Cacaci