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Online il modello della Certificazione Unica 2023 – Novità e sanzioni



12 febbraio 2023 – Ore 17:00

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Approvata la Certificazione Unica ‘CU 2023’ dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo, dei contributi previdenziali e assistenziali, provvigioni e redditi diversi nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Con il provvedimento del 17 gennaio 2023 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha approvato la Certificazione Unica ‘CU 2023’ relativa all’anno d’imposta 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Parimenti approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. 

Oltre al modello di Certificazione unica il provvedimento ratifica il frontespizio per la trasmissione telematica da parte dei sostituti contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché il quadro ‘CT’ per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730. 

Nelle istruzioni per la compilazione viene specificato che la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2023. 

Lo scorso 3 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2023. Ci riferiamo ai software di compilazione, di controllo e accoglimento. 

I datori di lavoro ed i sostituti d’imposta potranno in questo modo predisporre la dichiarazione dei redditi dei propri dipendenti e avranno la possibilità di segnalare eventuali incongruenze riscontrate consentendo la correzione di eventuali errori. 

Il software di compilazione della Certificazione Unica 2023 permette di creare il file da inviare all’Amministrazione finanziaria, mentre con le procedure di controllo si potranno individuare anomalie o incongruenze tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati con le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

La CU 2023 va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. La trasmissione in via telematica è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione unica. 

Il modello per il 2023 presenta delle novità che riguardano i familiari a carico, il trattamento integrativo, la gestione dei fringe benefit e il bonus carburante. Partendo proprio da quest’ultimo punto diciamo che: 

  • Entra nel modello il bonus carburante disciplinato dal decreto ‘Ucraina’ (Dl n. 21/2022), fiscalmente esente fino all’importo di 200 euro per lavoratore. Significa che le somme relative ai buoni carburanti corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti non concorrono alla formazione del reddito nel limite indicato. Occorre, tuttavia, prestare attenzione perché se l’importo erogato supera il limite di 3 mila euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile. È bene che l’impresa erogatrice di questo bonus verifichi l’esistenza di altre erogazioni effettuate in dipendenza di altri datori di lavoro.
  • Aggiornato il prospetto sulle detrazioni per familiari a carico. Con l’arrivo dell’assegno unico universale, in vigore da marzo 2022, sono cambiati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico ed è venuta meno la detrazione per le famiglie numerose. Il prospetto dei familiari a carico presenta due inedite colonne.
  • Previste nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di redditi non superiori a 15 mila euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28 mila euro.
  • Nella sezione relativa alla previdenza complementare, da quest’anno, dovranno figurare anche i dati relativi ai contributi versati ai sotto conti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal decreto legislativo n. 114/2022. 
  • Un nuovo codice figura per individuare la quota esente dei redditi corrisposti a docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019, hanno esercitato l’opzione incentivante per il rientro in Patria.
  • Istituito un codice nella sezione redditi esenti per individuare le somme percepite da lavoratori affetti da disturbi dello spettro autistico, assunti da start-up a vocazione sociale che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo.
  • Aggiornato il set informativo relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione, nel limite massimo di 2 mila euro. 

Il mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge sarà sanzionato. L’omessa, tardiva o errata presentazione del modello è punita:

  • con la sanzione di 100 euro per ogni certificazione tardiva omessa o errata, con un massimo di 50 mila euro annui per sostituto. In caso di errata trasmissione la sanzione non trova applicazione se la trasmissione corretta viene effettuata entro 5 giorni dal termine;
  • con la sanzione ridotta di 33,33 euro qualora l’invio della Certificazione unica sostitutiva avvenga nei 60 giorni successivi la sanzione base che ammonta a 100 euro. In questo caso si riduce ad ⅓ anche il limite massimo della sanzione applicabile per sostituto d’imposta che da 50 mila passa a 20 mila euro.

Ugo Cacaci