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Patent box – La ex controllante può presentare le dichiarazioni integrative per far emergere la maggiore eccedenza



Con la risposta n. 498 all’istanza di interpello di una società l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell’eccedenza di credito spettante, in relazione al minor reddito imponibile realizzato a seguito della stipula dell’accordo ‘Patent box’.
L’istante fa presente che nei periodi d’imposta dal 2015 al 2017 partecipava, in qualità di società consolidata, assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato fiscale nazionale venuto meno nel 2018 a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria che ha comportato, dal 1°gennaio 2018, l’interruzione del consolidato fiscale e la fuoriuscita della società dal gruppo.

A seguito di una nuova opzione, il soggetto istante ha successivamente aderito, in qualità di capogruppo, ad un nuovo consolidato fiscale, già dal 2018, con le società dalla medesima partecipate e aderenti al precedente consolidato. Nel 2020 l’istante intende presentare, per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, dichiarazioni integrative a favore ‘ultrannuali’ al fine di dare evidenza dei minori imponibili fiscali trasferiti al gruppo per effetto della sottoscrizione di un nuovo accordo di ruling con il Fisco. Nel caso analizzato, tuttavia, l’ex consolidante non potrebbe esporre nella dichiarazione ‘CNM 2021’ relativa al periodo d’imposta 2020 l’eccedenza a credito emergente dalle dichiarazioni integrative relative agli anni 2015, 2016 e 2017, in quanto il consolidato fiscale si è interrotto nel 2018.

L’Amministrazione finanziaria fa un excursus sul Patent box, ossia sul regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali introdotto dalla legge di Bilancio 2015.

Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 i contribuenti che utilizzavano direttamente il bene immateriale dovevano attivare la procedura di accordo preventivo con il Fisco (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile. Con l’entrata in vigore dell’articolo 4 del decreto legge 20 aprile 2019 n. 34 sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box con le quali i beneficiari dell’agevolazione possono scegliere di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando alla successiva fase di controllo il confronto con l’Amministrazione finanziaria.

Con l’entrata in vigore del decreto Patent Box del 28 novembre 2017 che disciplina gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling, è stato previsto che ‘Nelle more della stipula dell’accordo i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all periodo di imposta di sottoscrizione del ruling’.
L’attuale formulazione dell’articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998 ha ampliato i termini di presentazione della dichiarazione della dichiarazione integrativa ‘a favore’ del contribuente in materia di imposte sui redditi e dell’Irap, prevedendo che la stessa possa essere presentata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.

Il comma 8-bis seguente detta invece le modalità di utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a seconda del momento in cui la stessa è presentata.
Se la dichiarazione integrativa viene presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito è immediatamente compensabile, con debiti del medesimo periodo risultanti dalla dichiarazione presentata. Qualora, invece, la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In tal caso il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di dare evidenza alle variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo per il Patent Box, la società istante può integrare le proprie dichiarazioni e la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello di consolidato nazionale (CNM) relative a tali anni d’imposta, in modo da far emergere la maggiore eccedenza in capo all’ex consolidato. Detto credito, tuttavia, non può essere ceduto in quanto non solo il consolidato si è interrotto ma la società ex consolidante non fa più parte del gruppo e, quindi, mancano le condizioni di legge per effettuare la cessione.
Ai sensi dell’articolo 124, comma 4, del Dpr 917/1986 è la ex controllante che può disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, a poterne chiedere il rimborso o a utilizzarlo in compensazione.
Se la ex consolidante decide di chiedere il credito a rimborso, lo stesso può essere ceduto alla società istante. Laddove, invece, intenda utilizzarlo in compensazione, sulla base dei pregressi accordi di consolidamento, l’ex consolidante può trasferire all’istante una somma compensativa di importo pari all’eccedenza trattenuta.

Con riguardo agli ulteriori periodi d’imposta 2018 e 2019 oggetto di accordo ‘Patent box’ l’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui:

  • per il 2019, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello ‘Redditi Sc 2020’, da presentare entro il prossimo 30 novembre;
  • per il 2018, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore, sempre entro il 30 novembre 20020 e l’eventuale credito emergente può essere utilizzato subito in compensazione.

Ugo Cacaci

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