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Per il biennio 2021-2022 bonus pubblicità nella misura unica del 50%



02 settembre 2021 – Ora 01:05
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Bonus pubblicità. Il decreto legge Sostegni-bis ha riaperto lo sportello per la presentazione delle domande. Lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali hanno a disposizione l’intero mese di ottobre per prenotare il credito d’imposta.

In realtà la prenotazione del bonus pubblicità per l’anno 2021 doveva essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre prossimo, ma il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha posticipato la finestra temporale per l’invio delle istanze a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica resi necessari dopo le modifiche del decreto Sostegni-bis.

Il decreto legge n. 73/2021 non si è limitato a prorogare fino al 2022 la misura introdotta dal decreto Rilancio perché ha apportato anche alcune novità. Il regime speciale per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici viene infatti esteso agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Carta stampata, televisioni e radio beneficiano dunque dello stesso credito d’imposta, senza distinzioni.

Il bonus pubblicità spetta infatti nella misura unica del 50% della spesa sostenuta in investimenti pubblicitari effettuati attraverso i mezzi di informazione. Per il biennio 2021-2022 il regime speciale riconosce l’agevolazione nella misura del 50% del valore della spesa sostenuta in pubblicità e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente, come prevedeva la vecchia normativa.
Dunque, la novità è rappresentata dalla cancellazione del presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento effettuato nell’anno passato.

Le novità non sono finite perché grazie al decreto Sostegni-bis quest’anno possono presentare domanda per il bonus pubblicità anche i soggetti che nel 2020 non hanno effettuato investimenti pubblicitari o coloro che hanno iniziato l’attività in corso d’anno.

Abbiamo già anticipato che il credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità è stato introdotto nell’anno 2020 dal decreto Rilancio. La legge di Bilancio 2021, al fine di sostenere gli investimenti pubblicitari fortemente ridimensionati a causa della pandemia da Covid-19, ha confermato la misura per gli anni 2021 e 2022. La disciplina, tuttavia, prevedeva un regime differenziato, a seconda della tipologia di investimenti. Regime differenziato venuto meno con il decreto Sostegni-bis.

A titolo puramente informativo rammentiamo che la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 prevedeva due tipologie di regimi: uno straordinario per gli investimenti pubblicitari sulla stampa con un bonus pari al 50% del valore degli investimenti effettuati su questo canale, anche se non incrementale rispetto a quelli analoghi posti in essere nell’anno precedente. Un altro di tipo ordinario, per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In questo secondo caso il credito d’imposta era nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2021 rispetto a quelli posti in essere sullo stesso mezzo di informazione nel 2020, purché pari o superiore almeno dell’1% di quelli dell’anno precedente.

La presenza di due regimi differenziati per i due settori prevedeva differenti requisiti di ammissibilità e di modalità di calcolo. Limitatamente al biennio 2021-2022 è stata ora introdotta una disciplina unica per entrambi i canali con analoghi requisiti di ammissibilità e di calcolo.

Chi, nello scorso mese di marzo, ha presentato la domanda per accedere al credito d’imposta per investimenti pubblicitari realizzati nel 2021 o ancora da realizzare, potrà sostituire la comunicazione inviata con una nuova, rispettando la tempistica stabilita che va dal 1° al 31 ottobre 2021. In mancanza, resterà valida quella già trasmessa, disposta secondo la normativa antecedente alle modifiche del decreto Sostegni-bis.

Per la prenotazione del credito d’imposta gli interessati devono utilizzare i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE) oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline. La comunicazione andrà inviata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ugo Cacaci