Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Per il bonus sanificazione compensazione possibile solo fino al 30 giugno 2021



La legge di Bilancio 2021 ha ridotto il termine entro cui utilizzare in compensazione o cedere a terzi il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di sicurezza, istituito dall’articolo 120 del decreto Rilancio. La compensazione o la cessione a terzi è infatti possibile solo fino al 30 giugno 2021. In precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2021.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in virtù delle modifiche apportate dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, con il provvedimento dello scorso 8 gennaio, ha modificato le istruzioni del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 10 luglio 2020.
I nuovi modelli e le nuove istruzioni possono essere utilizzati per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. Parliamo dei costi affrontati per il rispetto delle prescrizioni sanitarie tese a contrastare la diffusione del Covid-19. Tra queste sono compresi anche i lavori edili per il rifacimento di spogliatoi, per l’acquisto di arredi di sicurezza, per l’acquisto di apparecchiature necessarie al controllo della temperatura.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione dello stesso a terzi, ai sensi dell’articolo 122 del decreto legge n. 34/2020, fino al 30 giugno 2021. La percentuale del credito d’imposta ammonta al 60% delle spese sostenute con un tetto di 80 mila euro. Si tratta, però, di una percentuale teorica perché visto le numerose domande pervenute, la percentuale realmente spettante sarà minore.
Destinatari della misura sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico come pure le associazioni, le fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Ugo Cacaci