Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Per il sisma bonus acquisti la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita non può avvenire dopo il 30 giugno 2022



23 luglio 2022 – Ora 09:00
tempo di lettura: 02′ 00″

La spesa sostenuta per l’acquisto di un immobile residenziale non può usufruire della detrazione al 110% prevista per il sisma bonus acquisti se l’interessato acquirente sottoscrive il contratto definitivo di compravendita successivamente alla data del 30 giugno 2022.

È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 384/2022 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito al soggetto istante il quale rende noto di aver sottoscritto con una società un contratto preliminare di compravendita di una unità immobiliare al piano terra di un edificio in corso di costruzione.

L’istante informa che alla data di sottoscrizione del preliminare, ovvero al 24 maggio 2021, è stato versato un acconto a titolo di caparra confirmatoria e che con il rogito notarile, da sottoscrivere entro il termine del 30 giugno 2022, sarà versato il saldo utilizzando in parte lo ‘sconto in fattura’.

La società venditrice che svolge attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare ha tuttavia comunicato che, a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti all’emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell’immobile sarebbe stato prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.

Fatta questa premessa, il contribuente chiede se, nonostante il rinvio della consegna dell’immobile, possa ugualmente beneficiare della maxi-detrazione al 110% prevista per il sisma bonus acquisti. Domanda inoltre se, nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita possa fruire del sisma bonus acquisti e optare per lo sconto in fattura.

L’istante ritiene che l’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 possa essere applicata nella misura del 110% mediante il riconoscimento di sconto in fattura ma l’Agenzia delle Entrate è di parere avverso in quanto la proroga del rogito a novembre 2022 preclude la possibilità di applicare la maxi-detrazione poiché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che in base alla normativa attualmente in vigore affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano usufruire del sisma bonus acquisti, nella misura del 110%, occorre che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro tale periodo, ovvero entro il 30 giugno 2022.

Le proroghe apportate dalla legge di Bilancio 2022 valgono solo per alcune ipotesi specifiche di Superbonus nelle quali non trova posto il sisma bonus acquisti che, ad oggi, spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.

Alla luce di ciò, la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita in data successiva al 30 giugno 2022 non consentirà al soggetto istante di applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110%. Al contribuente sarà invece consentito di applicare le aliquote del 75% o dell’85% previste dal decreto legge n. 63/2013 a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore. Lo stesso contribuente avrà inoltre la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

30