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Per la consulenza in forma di impresa il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta



04 maggio 2021 – ore: 19.00
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Nel caso in cui il consulente d’impresa svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione deve applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20%.
Qualora, invece, l’attività sia svolta in forma di impresa l’importo corrisposto per la consulenza non è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto.

È quanto si ricava dalla risposta n. 312 dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello formulata da una società che chiedeva chiarimenti sulle modalità di tassazione dei compensi mensili da corrispondere al consulente incaricato di supportare la stessa nelle strategie commerciali e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati ed il posizionamento nelle aree di interesse.

Il consulente svolge la propria attività personalmente come prestazione professionale intellettuale per la quale percepisce un compenso mensile pari a 10 mila euro più Iva, per un periodo di 12 mesi rinnovabili.

Come anticipato, nell’interpello si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di tassazione dei compensi mensili che la società dovrà corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva, e se sia corretta l’applicazione al momento del pagamento della ritenuta d’acconto nella misura del 20%.

L’Amministrazione finanziaria articola la risposta partendo dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 che ha disciplinato in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero ‘senza albo’, definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

La nuova norma si propone di regolamentare l’attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale.
L’articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013 lascia al professionista la libertà di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività, in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20%.
Qualora, invece, l’attività sia svolta in forma di impresa, l’importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.

Nel caso analizzato, considerato che trattasi di ‘prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita Iva’, il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Ugo Cacaci