Il punto Fiscale

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Per la partecipazione rivalutata e ceduta nel ‘periodo di sospensione’ il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi di periodo



L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 567 del 4 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito ad un quesito pervenuto relativo alla rivalutazione di una partecipazione iscritta in bilancio. Sinteticamente l’Amministrazione finanziaria sostiene che il credito d’imposta maturato a seguito di cessione a titolo onerosa di una partecipazione rivalutata, potrà essere recuperato tramite indicazione nel quadro RN del mod. Unico SC del periodo.

La legge di Bilancio 2019 consente la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali. A tal fine è necessario corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel quesito sottoposto il soggetto istante fa presente che nell’anno 2018 ha provveduto a rivalutare una partecipazione iscritta in bilancio per la quale ha versato l’imposta sostitutiva. Sempre nel 2018 ha ceduto, a titolo oneroso, il bene rivalutato durante il c.d. ‘periodo di sospensione’ ossia prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Ciò ha comportato il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione e il riconoscimento in capo al cedente di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del suddetto credito vanno considerate le modifiche normative introdotte dal decreto legge n. 124/2019. L’articolo 3, commi da 1 a 3 stabilisce che ‘La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5 mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge’.

Tali disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Nel caso di specie essendo entrambi gli eventi (il pagamento della sostitutiva e la cessione della partecipazione) avvenuti nel corso del periodo d’imposta 2019, è applicabile, ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta in compensazione, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito. Come anticipato tale credito va indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi nel campo ‘altri crediti d’imposta’, rigo RN14, colonna 4.

Con la compilazione di tale campo, il credito concorre alla liquidazione dell’Ires di periodo, eventualmente dando origine ad una eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.
L’introduzione del nuovo obbligo previsto dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 ha subordinato la compensazione del credito alla preventiva presentazione della dichiarazione; devono, dunque, intendersi superate le precedenti indicazioni previste per i crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, come nel caso oggetto di interpello.

Ugo Cacaci